A partire dal 1°gennaio 2018 le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono utilizzare una serie di norme agevolative di natura fiscale e dal 2019 saranno poi inserite nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Già all’inizio di quest’anno per i donatori nei confronti delle Onlus ci sono due importanti novità fiscali: le migliori condizioni di risparmio in caso di erogazione liberale e l’introduzione del social bonus.
Per le rogazioni liberali effettuate nel 2018 e dichiarate nel 2019, le persone fisiche possono detrarre il 30% degli importi donati fino a un massimo di 30 mila euro. E’ possibile optare per le aziende a una deduzione, anzichè una detrazione, senza limiti assoluti e con il solo tetto del 10% del reddito complessivo dichiarato. Inoltre è previsto che, se, in virtù di altre agevolazioni il reddito non fosse sufficiente a consentire la deduzione di tutta l’erogazione , la parte di cui non si è fruito possa essere portata in avanti per le successive quattro annualità.
In relazione al social bonus, la normativa prevede che gli enti del Terzo settore possono essere assegnatari di immobili pubblici da recuperare o di beni confiscati alla criminalità.
Ai donatori delle organizzazioni si riconosce un credito d’imposta del 65% (persone fisiche) e 50% (soggetti Ires), rispettivamente nei limiti del 15% del reddito complessivo dichiarato e del 5 per mille dei ricavi. Il credito d’imposta viene fruito in tre anni, in tre quote annuali.
Dall’inizio del 2019 non esisteranno più le Onlus in quanto tali, ma ci saranno enti (già Onlus) definiti “enti del Terzo settore”, le singole attività svolte dagli enti saranno definite di natura commerciale o meno in base ai nuovi indicatori inseriti nel Codice del Terzo settore. Le organizzazioni possono continuare a usare il vecchio regime a patto di modificare lo statuto entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore quindi entro i primi giorni di febbraio 2019.
Entro quest’anno le Onlus, in base alla propria organizzazione e struttura, devono stabilire se mantenere la qualifica di enti non commerciali o se sarà preferibile utilizzare il profilo di impresa sociale anche per specifici rami aziendali.