Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15,16 e 16-bis del DPR N.917/86 -Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – o in altre disposizioni di legge. Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.
Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfettariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare della detrazione per canoni di locazione, prevista dall’art.16 del TUIR che è stabilità in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore e della tipologia di contratto stipulato (a tal proposito vedi l’articolo di prossima pubblicazione sui contratti di locazione stipulati da giovani). Il comma 2 dell’art.15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lett.c) (spese sanitarie), e) ed e)-bis (spese d’istruzione), f) ( premi di assicurazione), i-quinquies (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive) e i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse del familiare a carico.
Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:
-se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.
-le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione nè alla persona che ha sostenuto l’onere, nè al familiare.
L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo di bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio.
Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione la spese relative all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti.