Essendo nel periodo di elaborazione del 730, di modifica o conferma dei dati della dichiarazione precompilata, ricevuta direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dopo aver esaminato, negli articoli precedenti, una serie di oneri che, se sostenuti dai contribuenti, determinano una detrazione d’imposta, a partire da questo articolo, in cui tratto i contributi previdenziali, mi soffermo su alcuni oneri che determinano una deduzione dal reddito complessivo e che sono elencati nell’art.10 del Tuir o in altre disposizioni di legge.
Sono deducibili dal reddito complessivo: le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonchè i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Sono deducibili anche i contributi:
-previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
-previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
-versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria, ecc,;
-versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”);
-intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius.
Non sono deducibili:
-i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto;
-le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
-le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati.
I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.