Oneri deducibili: contributi previdenziali e assistenziali

Essendo nel periodo di elaborazione del 730,  di modifica o conferma dei dati della dichiarazione precompilata, ricevuta direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dopo aver esaminato, negli articoli precedenti, una serie di oneri che, se sostenuti dai contribuenti, determinano una detrazione d’imposta, a partire da questo articolo, in cui tratto i contributi previdenziali, mi soffermo su alcuni oneri che determinano una deduzione dal reddito complessivo e che sono elencati nell’art.10 del Tuir o in altre disposizioni di legge.

Sono deducibili dal reddito complessivo: le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonchè i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.

I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Sono deducibili anche i contributi:

-previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;

-previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;

-versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria, ecc,;

-versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”);

-intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius.

Non sono deducibili:

-i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto;

-le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;

-le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati.

I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

 

Oneri deducibili: contributi previdenziali e assistenziali ultima modifica: 2017-05-01T06:01:26+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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