Omessa o tardiva registrazione contratto di locazione

Omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione

L’Agenzia delle Entrate precisa che la disciplina civilistica introdotta con la Legge di Stabilità 2016 non ha modificato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell’imposta di registro, per la registrazione del contratto di locazione. Pertanto allo stato attuale, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile. Inoltre  la stessa Agenzia precisa che anche la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione non risulta interessata dalle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

Di conseguenza, le sanzioni previste dall’art.69 del DPR. 131/86 si applicano ai soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell’art.10 del DPR.131/86. In particolare l’articolo 69 del Tuir stabilisce che la tardiva registrazione è prevista con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, ma se la tardività è contenuta nei 30 giorni la sanzione è dimezzata (e diviene quindi dal 60% al 120% dell’imposta), con un minimo però di 200 euro. Un’ultima precisazione, in materi di contratti di locazione, riguarda la modalità e i tempi per comunicare la proroga tacita del contratto di locazione.

L’Amministrazione chiarisce che, previo pagamento della relativa imposta (ove dovuta), tale comunicazione deve essere presentata:

– mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – software RLI o RLI web oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione) nel termine di 30 giorni che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita. Inoltre, nel caso di tardivo pagamento dell’imposta di registro, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta di registro dovuta eventualmente riducibile secondo le regole del ravvedimento operoso di cui all’art.13 del Dlgs.472/97. Ove in presenza di un contratto prorogato tacitamente ad esempio il 15 giugno 2016 (scadenza del contratto il 14 giugno 2016) il modello RLI per la comunicazione della proroga e il pagamento dell’imposta di registro sulla proroga devono avvenire entro il 15 Luglio 2016.

In caso di mancato pagamento dell’imposta sulla proroga, sono dovute sanzioni nella misura del 30% dell’imposta non pagata (se il ritardo non supera i 9o giorni, la sanzione si applica nella misura del 15%). Inoltre la sanzione per omesso versamento dell’imposta sulla proroga può essere ridotta mediante il ravvedimento operoso in misura pari

  • all’1,5% dell’imposta non versata ridotto a un quindicesimo per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni.
  • all’1.5% dell’imposta non versata se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni;
  • all’1,67% dell’imposta non versata se il ritardo è superiore a 30 ma non a 90 giorni dalla commissione della violazione
  • al 3,75% se il ritardo nel versamento è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione
  • al 4,29% se il ritardo è superiore a un anno ma non a due dalla data di commissione della violazione
  • al 5% se il ritardo supera i due anni.
Omessa o tardiva registrazione contratto di locazione ultima modifica: 2016-06-20T06:10:47+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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