Essendo nel periodo di elaborazione dei bilanci, da parte degli amministratori delle società, da presentare all’assemblea dei soci, per la relativa approvazione, continua l’aggiornamento relativo all’OIC proposti dall’Organismo italiano di contabilità che ha aggiornato i relativi principi contabili nazionali. Con questo articolo mi soffermo sul principio contabile 24 relativo alle immobilizzazioni immateriali ma in particolar modo sulle novità in materia di avviamento.
Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, che recepisce la direttiva 34/2013 ha introdotto nuove disposizioni in materia di oneri pluriennali e di avviamento.
L’ammortamento dell’avviamento va effettuato secondo la sua vita utile. Si tratta di una modifica ai criteri di valutazione di cui all’art.2426 c.c. che può essere applicata agli avviamenti che hanno avuto origine nel corso del 2016. L’OIC 24 , a tal proposito prevede che la vita utile debba essere stimata “in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento” e che non possa essere modificata negli esercizi successivi.
i punti di riferimento proposti dall’OIC 24 al fine di stimare la vita utile prevede che si tengano in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento.
I punti di riferimento proposti dall’OIC 24 al fine di stimare la vita utile sono i seguenti:
-il periodo di tempo entro il quale la società si attende ragionevolmente di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli delle società oggetto di aggregazione
–la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali. Ad esempio se la media ponderata delle vite utili delle attività che si acquisiscono è 8 anni, anche la vita utile dell’avviamento sarà pari a 8 anni.
L’OIC 24 richiede che, in tutti i casi in cui dal processo di stima si determini una stima della vita utile superiore ai 10 anni , siano presenti “fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima”.
Una precisazione rilevante è che, in ogni caso, la vita utile dell’avviamento non possa superare i 20 anni. Si tratta di una precisazione significativa, poichè l’interpretazione letterale del dettato normativo non consente di pervenire a tale conclusione, in quanto, a differenza della formulazione previgente, non è più previsto, nel codice civile, che il periodo di ammortamento sia limitato.
Il principio contabile nazionale OIC 24 assume il ruolo di interprete della norma civilistica, in tema di bilancio attribuitogli dal legislatore, la quale nella nuova formulazione fa riferimento al concetto di utilizzazione limitata nel tempo per rifarsi alla nozione di vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ma essendo un’indicazione di carattere generale ecco che l’OIC viene incontro all’interpretazione della norma civilistica stabilendo che l’arco temporale massimo è pari a 20 esercizi .
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