Il processo di revisione dei principi contabili ad opera dell’Oic è giunto quasi al termine. Il precorso dura ormai da oltre cinque anni: nel maggio 2010: l’Organismo italiano di contabilità ha avviato il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, con l’obiettivo di tener conto degli inevitabili sviluppi della materia contabile in seguito all’evoluzione della normativa, degli orientamenti dottrinali e della prassi contabile.
Si tratta di un lavoro di rivisitazione, per mezzo dei quali, l’Oic ha inteso migliorare la struttura dei principi contabili nazionali al fine di renderne più semplice la lettura e facilitarne al contempo gli aggiornamenti e le intgrazioni che in futuro si renderanno necessari.
Continuiamo la rivisitazione di alcuni di essi, trattando il nuovo OIC 22 relativo ai conti d’ordine.
Tra le molte novità contenute nel decreto legislativo che recepisce la Direttiva 34/2013 emerge anche quella relativa all’abrogazione dei conti d’ordine. In particolare a seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’art.2424 C.C. nello stato patrimoniale non vanno più evidenziati i conti d’ordine e le informazioni relative agli stessi sono ora richieste nella Nota integrativa. Viene precisato che non si procede alla rappresentazione nei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa (es. beni della società c/o terzi).
Si è precisato che al fine di favorire la chiarezza e l’intellegibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d’ordine gli impegni che che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante nella situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
Di conseguenza non sono riportati in calce allo stato patrimoniale gli impegni d’importo modesto e quelli che connotano in vai ordinaria l’attività principale dell’impresa oppure gli impegni riconducibili all’esistenza di contratti di lavoro subordinato o consulenze aventi durata pluriennale.