OIC 16, il principio contabile delle immobilizzazioni materiali
Con questo articolo mi soffermo sulla versione definitiva dell’OIC 16 dei principi contabili in cui troviamo alcuni interessanti chiarimenti.
L’attuale versione del principio contabile 16 prevede che le immobilizzazioni devono essere rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato; generalmente, tale momento coincide con quello del trasferimento del titolo di proprietà, ma, “se in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici”.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni destinate alla vendita è previsto che siano iscritte nell’attivo immobilizzato nelle voce immobilizzazioni a cui si riferisce. Le immobilizzazioni materiali che la società ha intenzione di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un’apposita voce dell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art.2426, numero 9, Codice civile). I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento (come nel caso dell’ammortamento dei fabbricati industriali).
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti eventuali costi sostenuti e/o da sostenere affinchè le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo.
Le immobilizzazioni il cui pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato devono essere iscritte in bilancio “al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti“.
Si ricorda, infine, che il riformulato principio contabile OIC 16 ha eliminato la previsione in forza della quale i fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento possono non essere ammortizzati. E’ tuttavia oggi previsto quanto segue: “i fabbricati che rappresentano una forma d’investimento di mezzi finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile