OIC 10 sul rendiconto finanziario
Pubblicate in consultazione le bozze del principio contabile OIC 10 che ha lo scopo di i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. Tale documento divenuto obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, non è invece obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. La nuova edizione del principio deve essere applicata ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Eventuali osservazioni possono essere presentate non oltre il 15 settembre 2016.
L’OIC 10 attualmente in vigore, infatti, si limitava a raccomandare la redazione nell’ambito della nota integrativa. Ora l’art.2423, comma 1, del codice civile prevede che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il rendiconto finanziario assume quindi autonoma rilevanza a fianco degli altri documenti e schemi che costituiscono il bilancio. La norma civilistica identifica la tipologia del rendiconto, infatti dal rendiconto devono risultare (art.2425-ter) l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella d’investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci, ma, a differenza degli altri prospetti di bilancio, nel codice civile non viene disciplinato lo schema. Si deve quindi trattare di un rendiconto di cassa che presenti i flussi distinti nelle tre aree: attività operativa, finanziaria e d’investimento, in linea con la prassi internazionale.
L’OIC 10 diviene quindi il riferimento per quanto riguarda lo schema di tale rendiconto. Rispetto al principio contabile OIC 10, edizione 2014, propone alcune limitate modifiche allo schema.
Viene, peraltro, dedicata una sezione ad alcuni casi particolari di flussi finanziari quali gli interessi e i dividendi, quelli relativi alle imposte sul reddito, nonchè quelli derivanti da operazioni in valuta estera, da strumenti finanziari e dall’acquisto o cessione di rami d’azienda.