Coloro i quali rientrano nel regime fofettario sono esonerati da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma vi e’l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione dei redditi anche in mancanza di redditi.
In periodo di pandemia arriva il consueto momento della compilazione della dichiarazione dei redditi ed anche per l’anno 2020 sono stati approvati i relativi modelli da presentare nei termini stabiliti, il 30 settembre per il modello 730 ed il 30 novembre per il modello Redditi.
Se e’palese l’obbligo dichiarativo da parte dei soggetti che applicano il regime forfettario solo nel nel caso in cui abbiano prodotto redditi o meglio conseguito ricavi ovvero percepito compensi bisogna tener presente che tutte le partite Iva anche senza aver prodotto redditi da dichiarare debbano procedere con l’adempimento dichiarativo, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n.600. che nelle “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” al suo articolo 1 esordisce cosi’: Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alle scritture contabili, di cui al successivo art.13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
Quest’ultimo periodo potrebbe essere preso in considerazione per dichiarare che forfettari non debbano presentare la dichiarazione in mancanza di redditi, in quanto questi ultimi sono esonerati dalla obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Resta il fatto che in molti professionisti prevale il dubbio, che porta ad effettuare un adempimento non richiesto per i propri clienti per evitare potenziali contenziosi sul nulla, citando un collega “meglio la pratica operativita’ alla finezza giuridico normativa”.