Il prossimo 30 Aprile scade non solo il termine per presentare istanza di accesso alla rottamazione dei ruoli, ma anche il termine per la domanda di saldo e stralcio degli omessi versamenti, che, con limitazioni oggettive e soggettive, puo’ essere definito una sottospecie di rottamazione dei ruoli.
Possono essere stralciati in parte i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati , a condizione che i carichi siano stati trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati, emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione ex artt.36-bis del DPR.600/73 e 54-bis del DPR.633/72.
Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro o per i quali e’aperta la procedura di liquidazione di cui allárt.14-ter della L.3/2012.
Vero e’che la domanda di saldio e stralcio scade il 30 Aprile, ma ai fini della stessa e’ necessario indicare i dati ISEE, quindi e’ bene muoversi per tempo.
L’ISEE e’rilasciato dall’INPS, ma si basa su una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata dal debitore, con informazioni:
-in parte autodichiarate (ad esempio la composizione del nucleo familiare)
-in parte acquisite dagli archivi dell’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, (ad esempio i trattamenti previdenziali e il reddito complessivo ai fini IRPEF).
Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, l’INPS calcola e rende disponibile l’ISEE al dichiarante.
Grazie alle modifiche del DL.91/2018 e del DL.4/2019, dal 2019 il modello DSU sara’ precompilato da parte dell’INPS e avra’ validita’ dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.
Considerato che il modello di definizione saldo e stralcio e’stato pubblicato sul sito di Agenzia Entrate- Riscossione il 7 gennaio 2019 , si tratta quasi sempre di DSU presentate nel 2019 , che ai fini reddituali, fanno riferimento ai redditi del secondo anno solare precedente, dunque del 2017 (indicati nella dichiarazione presentata nell’anno successivo, modello Redditi 2018 o 730/2018.