Obbligo di presentazione ISEE

Il prossimo 30 Aprile scade non solo il termine per presentare istanza di accesso alla rottamazione dei ruoli, ma anche il termine per la domanda di saldo e stralcio degli omessi versamenti, che, con limitazioni oggettive e soggettive, puo’ essere definito una sottospecie di rottamazione dei ruoli.

Possono essere stralciati in parte i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati , a condizione che i carichi siano stati trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati, emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione ex artt.36-bis del DPR.600/73 e 54-bis del DPR.633/72.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro o per i quali e’aperta la procedura di liquidazione di cui allárt.14-ter della L.3/2012.

Vero e’che la domanda di saldio e stralcio scade il 30 Aprile, ma ai fini della stessa e’ necessario indicare i dati ISEE, quindi e’ bene muoversi per tempo.

L’ISEE e’rilasciato dall’INPS, ma si basa su una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata dal debitore, con informazioni:

-in parte autodichiarate (ad esempio la composizione del nucleo familiare)

-in parte acquisite dagli archivi dell’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, (ad esempio i trattamenti previdenziali e il reddito complessivo ai fini IRPEF).

Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, l’INPS calcola e rende disponibile l’ISEE al dichiarante.

Grazie alle modifiche del DL.91/2018 e del DL.4/2019, dal 2019 il modello DSU sara’ precompilato da parte dell’INPS e avra’ validita’ dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

Considerato che il modello di definizione saldo e stralcio e’stato pubblicato sul sito di Agenzia Entrate- Riscossione il 7 gennaio 2019 , si tratta quasi sempre di DSU presentate nel 2019 , che ai fini reddituali, fanno riferimento ai redditi del secondo anno solare precedente, dunque del 2017 (indicati nella dichiarazione presentata nell’anno successivo, modello Redditi 2018 o 730/2018.

Obbligo di presentazione ISEE ultima modifica: 2019-03-22T06:13:12+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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