I soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche ricevute (anche in natura) nell’esercizio precedente hanno l’obbligo di effettuare due diverse tipologie di adempimenti: le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa devono inviare i dati sulle sovvenzioni superiori ai 10.000 euro, riportando le indicazioni in bilancio riferito al periodo di erogazione; gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, associazioni, fondazioni ecc.) assolvono l’obbligo sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione. La sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’adempimento è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2 mila euro; decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta a cura degli enti eroganti l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.
Obblighi di trasparenza delle informazioni
Obblighi di trasparenza delle informazioni ultima modifica: 2026-02-26T06:05:00+01:00 da