Obblighi di segnalazione per sindaci e revisori

Diverse novita’ riguardano l’organo di controllo delle societa’  e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti, vengono stabilite nello schema di Dlgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della L.155/2017 che dovrebbe essere presto all’esame del Consiglio dei Ministri.

Innanzi tutto si estendono i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della societa’ a responsabilita’ limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi almeno una delle seguenti soglie: due milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale, due milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; dieci dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’obbligo di designazione dell’organo di controllo o del revisore, peraltro, cessa quando, per due esercizi consecutivi, non e’ superato nessuno dei suddetti limiti, come stabilito dal comma 4 dell’art.2477 c.c. cosi’come riformulato dallo schema di decreto.

L’ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria di sindaci e revisori si accompagna ad un’altra modifica normativa con la quale l’imprenditore, in forma societaria o collettiva, dovra’ istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell’art. 2086 comma 2 c.c., alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Gli organi di controllo societari e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa e’ adeguato e sussiste l’equilibrio economico finanziario, e qual e’ il prevedibile andamento della gestione.

Qualora i sindaci o i revisori riscontrino l’esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo immediatamente allo stesso organo amministrativo, tramite un’apposta segnalazione contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

  • e’motivata ed effettuata in forma scritta, mediante posta elettronica certificata, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione.
  • fissa un congruo termine, non superiore  a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa oppure inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci o i revisori devono informare senza indugio, l’Organismo della composizione della crisi, istituito presso ciascuna Camera di Commercio. La tempestiva segnalazione all’organo di gestione costituisce causa di esonero dalla responsabilita’ solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dagli amministratori.

Al fine di agevolare l’attivita’ dell’organo di controllo della societa’ e’previsto l’obbligo degli istituti di credito e degli intermediari finanziari di informare i sindaci, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

Obblighi di segnalazione per sindaci e revisori ultima modifica: 2018-10-29T06:03:29+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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