Gli adempimenti amministrativi dell’amministratore del condominio sono elencati dall’art. 1130 del codice civile che gli impone di:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condòmini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio
L’amministratore, quale organo esecutivo, svolge istituzionalmente attività concreta per la realizzazione dei fini propri della collettività condominiale. L’amministratore è, infatti, l’esecutore delle decisioni dell’assemblea e, in tale veste, provvede alla disciplina dell’uso delle cose comuni, come da regolamento di condominio, alla riscossione dei contributi e alla fornitura dei servizi comuni, oltre agli adempimenti tipicamente contabili quali la redazione del rendiconto e del preventivo.
L’amministratore di condominio è anche il consegnatario di tutti gli atti relativi alla proprietà comune e alla gestione: presso l’amministratore deve essere conservato l’originale del regolamento condominiale (sulla cui attuazione egli deve vigilare), con allegate le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese; inoltre, deve conservare presso di sè, per un ragionevole numero di anni, in ogni caso superiore a tre, i documenti contabili, tenendoli a disposizione dei condòmini, che possono prenderne visione o farsene rilasciare copia.
Sotto il profilo formale, le scritture amministrative necessarie alla gestione del condominio sono le seguenti:
-registro dei verbali delle assemblee;
-schedario dei condòmini;
-inventario condominiale.
l’amministratore di condominio può comunque tenere altri registri, non obbligatori, per facilitare il proprio compito di gestione amministrativa quali:
-protocollo della corrispondenza;
-scadenzario dei pagamenti;
-scadenzario degli incassi.
La gestione dei fondi del condominio, ossia la gestione finanziaria del condominio, avviene normalmente mediante conto corrente bancario. L’apertura di un conto corrente intestato al condominio costituisce un obbligo dell’amministratore, la cui osservanza non è certo subordinata al parere contrario da parte dell’assemblea. La tenuta di un conto corrente intestato al condominio, da un lato, favorisce una più trasparente gestione; dall’altro, consente di ottenere con chiarezza le informazioni circa le reali entrate e uscite.
Con la legge di bilancio 2017 è previsto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati dai condòmini per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi : i servizi di pulizia, di manutenzione dell’ascensore, di pulizia e potatura del giardino condominiale, ad esempio non possono più essere pagati in contanti; ciò anche se il compenso da corrispondere non è superiore alla soglia di 2.999,99 euro fissata dalla normativa antiriciclaggio. Un’altra disposizione prevede l’obbligo di tracciabilità degli incassi. Il problema si pone per gli incassi delle quote condominiali.
Inoltre la stessa legge di bilancio introduce alcune novità in materia di ritenuta IRPEF effettuata dal condominio in qualità di sostituto d’imposta nei confronti dell’appaltatore. In particolare, il versamento della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente viene effettuata dal condominio solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Il condominio. inoltre, è tenuto al versamento entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia raggiunto l’importo predetto.