Obbligatoria la fattura per il trasporto di beni

Le prestazioni di servizi di trasporto merci, anche se effettuate nei confronti di consumatori finali, devono essere documentate tramite fattura, non potendo essere certificate per mezzo di ricevuta fiscale. Le operazioni per le quali è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione sono, infatti, specificamente elencate dall’art. 22 del DPR.633/72, esse riguardano ipotesi con riferimento alle quali il legislatore ha ritenuto di derogare al principio generale dell’obbligo di certificazione a mezzo fattura, al fine di agevolare quelle categorie di contribuenti che operano abitualmente con clienti privati, i quali non hanno possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Tali operazioni devono essere certificate mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, avanzata non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Le operazioni per le quali è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione sono le seguenti:

-cessione di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchiature di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

-prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

-prestazioni di trasporto di persone nonchè di veicoli e bagagli al seguito;

-prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

-prestazione di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

-alcune operazioni esenti (si tratta delle operazioni indicate ai numeri da 1 a 5 e ai numeri 7,8, 9,16 e 22 dell’art.10 del DPR.633/72);

-attività di organizzazione di escursione, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo;

-prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa arte o professione.

L’art.22 del DPR.633/72 dispone poi che l’obbligo di fatturazione possa essere escluso anche per altre categorie di contribuenti, che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi, quali ad esempio: gli enti concessionari di autostrade per i pedaggi relativi ai transiti autostradali, dei soggetti che effettuano servizi di traghettamento ai automezzi commerciali e privati tra porti nazionali, o delle prestazioni rese dai notai che prevedono applicazione di compensi in misura fissa, per le quali non sussiste l’obbligo di rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.

Pertanto non risulta possibile l’emissione della ricevuta fiscale nel caso di trasporto di beni in cui il committente sia un consumatore finale, risultando obbligatoria l’emissione della fattura ai sensi dell’art.21 del DPR.633/72.

 

 

 

Obbligatoria la fattura per il trasporto di beni ultima modifica: 2017-11-13T06:03:36+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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