Il decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL.
La Commissione Arconet in data 28 dicembre 2023, come da intese intercorse in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 21 dicembre 2023, ha pubblicato la FAQ n. 54 nella quale si chiarisce che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
La proroga coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati.
Sotto il profilo fiscale, si ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:
a) il termine per l’approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (dl 228/2021, art. 3, co. 5 quinquies);
b) il termine per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF sarà fissato in via straordinaria per il 2024 al 15 aprile 2024 per effetto del decreto delegato sul cd. “primo modulo” della riforma fiscale, relativo all’IRPEF, in corso di emanazione da parte del Consiglio dei ministri.
Lo stesso provvedimento permetterà ai Comuni e alle Regioni di considerare, in caso di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, e ai soli fini dell’addizionale, l’articolazione vigente nel 2023 in quattro scaglioni, anziché nei tre scaglioni determinati dalla riforma, semplificando così le valutazioni e le previsioni di gettito dei Comuni interessati.
Ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine.