Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno della Legge 13 giugno 2023 n.83 si conclude l’iter di approvazione del nuovo Accordo tra l’Italia e la Svizzera sui lavoratori frontalieri, stipulato a Roma il 23 dicembre 2020 e destinato a sostituire l’Accordo del 1974 che da cinquant’anni regola la materia.
Attualmente il sistema e’ congegnato in modo tale per cui i frontalieri italiani che risiedono nella fascia di confine vedono il proprio reddito di lavoro dipendente tassato in modo esclusivo in Svizzera; i frontalieri italiani che risiedono in Comuni che distano oltre 20 km dal confine sono, invece, tassati sia in Svizzera, sia in Italia, con diritto alla franchigia di 7.500 euro e credito in Italia per le imposte pagate in Svizzera. In pratica per il residente in Como che lavora in una banca di Chiasso, l’Italia non puo’ vantare alcuna pretesa impositiva; se, pero’, nella stessa banca lavora un frontaliere che risiede a Monza. il reddito e’ tassato in Italia, con scomputo delle imposte svizzere.
Questo sistema e’ destinato a cambiare in modo significativo, prevedendosi, sempre limitatamente ai frontalieri che risiedono nella fascia di confine, un sistema di tassazione concorrente tra i due Stati, con un limite dell’80% all’imposta che risulterebbe ordinariamente dovuta dovuta nello Stato in cui viene svolta l’attivita’ (rovesciando l’esempio sopra svolto, a norma dell’art.8 della legge di ratifica l’IRPEF e le addizionali locali sui redditi dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia sono ridotte del 20%).
La stessa legge di ratifica prevede, altresi’, disposizioni di carattere meramente interno legate alla tassazione dei frontalieri: ad esempio, l’art.4 innalza da 7.500 a 10.000 euro la franchigia; in assenza di limitazioni espresse da parte del testo di legge, cio’ dovrebbe valere non solo nei rapporti con la Svizzera, ma anche per i frontalieri italiani che lavorano in Stati per cui le rispettive Convenzioni con l’Italia prevedono forme di tassazione concorrente (ad esempio, il Trattato con San Marino) o esclusiva in Italia (ad esempio le Convenzioni con la Francia e con l’Austria).
Le regole sin qui’ sintetizzate operano solo per i nuovi frontalieri in virtu’ del regime transitorio previsto dall’art.9 dell’Accordo del 23 dicembre 2020, restano imponibili solamente in Svizzera i redditi dei frontalieri italiani che svolgono, alla data di entrata in vigore dell’Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’ Accordo, attivita’ di lavoro dipendente nell’area di frontiera svizzera.
Il nuovo Accordo si applica dal 1^gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore (realisticamente, si tratta del 1^gennaio 2024); anche l’innalzamento a 10.000 euro della franchigia interna segue la stessa tempistica.
Nell’art.12 della legge di ratifica e’, infatti, presente la clausola, introdotta nel corso dell’iter parlamentare, che mira a salvaguardare lo smart working, prevedendo che il lavoro svolto in questa modalita’ nel proprio Stato di residenza, sino al 40% del tempo di lavoro complessivo, non faccia perdere lo status di frontaliere e i relativi benefici. Il problema che questa salvaguardia e’ scaduta il 30 giugno 2023, non essendo state recepite nel corso dell’iter parlamentare alcune proposte di modifica tese a spostare in avanti la data. E’ ragionevole ritenere che questo nuovo Accordo replichi le condizioni della norma transitoria, con il limite del 40% (di fatto, consentendo che per due giorni su cinque della settimana il lavoro possa essere svolto da casa).
L’ultima appendice che lascia la legge di ratifica e’ rappresentata dall’eliminazione della Svizzera dalla black list. Si procedera’, per espressa disposizione di legge, con decreto ministeriale, la cui efficacia decorre dal periodo d’imposta successivo a quello della sua prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi presumibilmente anche in questo caso dal 2024.