La legge di stabilità approvata in via definitiva lo scorso 22 dicembre, riforma in maniera consistente il ravvedimento operoso. Occorre distinguere tra violazioni relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ed irregolarità concernenti altre imposte (dazi, accise, IMU, TASI e cosi via). Per i primi viene meno la preclusione derivante dall’inizio dei controlli fiscali e il ravvedimento è possibile sino alla notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione. La riduzione della sanzione decresce con l’aumentare del tempo entro cui la violazione è sanata, e non vi è più lo sbarramento temporale con l’anno della violazione o, per i tributi periodici, con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’errore è stato commesso. In merito agli altri tributi, persiste la preclusione derivante dai controlli e la preclusione temporale con l’anno della violazione. Come per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è introdotta la possibilità di ravvedimento entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo. Nel caso dei versamenti Irpef, per esempio, l’insufficiente pagamento del saldo 2013 e del primo e secondo acconto 2014 può essere ravveduto ai sensi dell’art.13 comma 1, lettera b) del DLgs.472/97 entro il 30 settembre 2015, termine di presentazione della dichiarazione Unico 2015 con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, ma relativamente al secondo acconto, il cui termine è scaduto lo scorso 1° dicembre (essendo il 30 novembre caduto di domenica), il ravvedimento è ora anche possibile entro il prossimo 2 Marzo 2015 (essendo il 1^marzo una domenica) con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo. Spirati i menzionati termini il ravvedimento può avvenire: entro il 30 settembre 2016 con riduzione a 1/7; oltre il 30 settembre 2016 e sino a quando non viene notificato l’atto impositivo, con riduzione a 1/6 del minimo. Rimane invariata la lettera a) che limitatamente ai tardivi versamenti e per tutti i tributi, ammette il ravvedimento (breve o mensile) entro 30 giorni dalla violazione con riduzione a 1/10 del minimo, così come è ammesso il ravvedimento sprint da effettuarsi entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine con riduzione della sanzioni a 1/15 del minimo, vale a dire lo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Con le suddette novità che saranno introdotte a partire dal 1° gennaio 2015, è possibile ravvedere entro il 16 marzo 2015, l’insufficiente versamento del secondo acconto IMU che avrebbe dovuto essere pagato entro il 16 dicembre 2014., in virtù della nuova lettera a-bis) dell’art.13 che prevede la novità relativa al ravvedimento operoso da effettuarsi anche entro 90 giorni dalla scadenza e per quanto riguarda l’Iva il pagamento dell’acconto 2014 con scadenza 29 dicembre 2014 si può differire al 29 Marzo 2015 pagando le sanzioni da ravvedimento nella misura di 1/9 del 30%. Ritorneremo su questi temi in maniera più approfondita nei successivi interventi, intanto colgo l’occasione per augurare un felice e sereno Natale a tutti.