Nuovo ravvedimento operoso ai tributi locali

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) interviene a modificare le regole applicabili dal 2015 al ravvedimento operoso: analizziamo in questo articolo l’applicabilità di tali novità (in particolare le nuove misure di definizione) ai tributi locali (ovviamente quelli che vengono pagati in autoliquidazione, IMU e TASI). Ciò posto, il ravvedimento per irregolarità di versamento IMU e TASI relative, ad esempio, al saldo 2014, si calcola facendo riferimento alla seguenti ipotesi di riduzione:

  • entro il 15 gennaio 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/10 del 30%, ovvero il 3% (lett. a), tenendo peraltro conto del cosiddetto “ravvedimento sprint”, ossia la riduzione al 1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo, quando la definizione avviene nei 14 giorni successivi il compimento dell’irregolarità di versamento);
  • entro il 16 marzo 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/9 del 30%, ovvero il 3,33% (lett. a-bis);
  • entro il 16 dicembre 2015, con l’applicazione di una sanzione pari ad 1/8 del 30%, quindi 3,75% (lett. b).

Sul punto, nel forum organizzato da ItaliaOggi, è stato confermato dall’Agenzia delle entrate che alla descritta previsione si applica il favor rei, quindi le nuove più favorevoli ipotesi di definizione (quindi per i tributi locali la riduzione ad 1/9) si applicano anche ad irregolarità compiute prima del 01.01.2015. Sul punto si ricorda (ma il tema riguarda ogni tipo di ravvedimento) che in sede di definizione spontanea, oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo di imposta. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del pro-rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi l’1% annuo, per il periodo 16-31 dicembre 2014, e lo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2014).

Nuovo ravvedimento operoso ai tributi locali ultima modifica: 2015-01-29T16:28:26+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo