L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato in via definitiva il Principio contabile OIC 34 Ricavi. A darne notizia è un Comunicato stampa OIC del 19 aprile 2023.
Il nuovo principio contabile ha accolto richieste e suggerimenti da parte di stakeholders, che hanno inviato un loro contributo alla Fondazione, ed introduce alcune novità che saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2024.
La principale novità del nuovo principio contabile riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione” in quei casi in cui vi sono prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata pur facendo parte di uno stesso contratto di vendita.
Un esempio pratico di tale fattispecie è rappresentato dalla vendita di un veicolo a cui è associata la prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In questo caso, si rende necessario – secondo il nuovo principio contabile – separare e contabilizzare a parte il corrispettivo derivante dal servizio di manutenzione.
Nel principio pubblicato è inclusa una Guida Applicativa che tratta alcune fattispecie specifiche (tra cui vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, casi di società che agiscono in conto proprio o per conto di terzi) ed in cui sono stati inseriti degli esempi pratici che – non sono parte integrante del principio – rispondono ad esigenze di chiarimento specifiche.
L’identificazione e la valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione riguarda nella maggior parte dei casi le società che redigono il bilancio ordinario. Nel principio contabile invece, è precisato che in presenza di contratti non particolarmente complessi e dove la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti la società può – ai sensi dell’art. 2423, c.4, c.c. – non applicare il disposto del paragrafo 16. Questa possibilità è riservata alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. oppure le società che redigono il bilancio delle microimprese ai sensi dell’art. 2435-ter del c.c.
Esempio: Contabilizzazione di una vendita di beni e servizi in caso di bilancio ordinario.
Una società alla data del 01.01.202X conclude un contratto con il proprio cliente per la vendita di un’automobile per euro 25.000. Il prezzo dell’automobile include 4 tagliandi gratuiti per i successivi 4 anni.
Ai sensi del paragrafo 17 del nuovo principio contabile OIC 34 Ricavi, la società procede con l’analisi contrattuale ed individua due distinte unità elementari di contabilizzazione:
• Vendita del bene, e
• Prestazione del servizio (4 tagliandi)
Una volta individuate le due unità elementari di contabilizzazione, la società deve procedere con l’allocazione del prezzo complessivo alle singole componenti. Ai sensi dei paragrafi 19-21 del citato principio contabile, poiché il contratto non stabilisce in modo chiaro il prezzo di ciascuna unità elementare di contabilizzazione, la società procede con la valorizzazione delle singole componenti tenendo conto del proprio listino prezzi (par. 21).
Sulla base del listino prezzi della società, il valore di un singolo tagliando è pari ad euro 500 mentre il valore dell’automobile è pari ad euro 23.000.
Pertanto, per quanto riguarda la vendita dell’automobile, la società rileva il ricavo al momento del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici per un importo pari a euro 23.000. Tale momento coincide con la consegna del bene al cliente. Per quanto riguarda la prestazione del servizio la società rileverà i ricavi negli esercizi in cui effettuerà i relativi tagliandi.
Si riportano di seguito le scritture contabili:
La scrittura relativa ai tagliandi da 500 euro viene effettuata anche nei tre esercizi successivi.
Un’altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi.
Questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento al verificarsi di due condizioni, ossia che:
– l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo matura via via che la prestazione è eseguita;
– l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.
Diversamente il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.