La legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2016, un nuovo presupposto applicativo dell’agevolazione prima casa. In particolare l’art. 1, comma 55, legge n. 208/2015 aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al TUR, in certi casi permette ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare delle agevolazioni, ma che si trovi in una situazione di impedimento, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) detta titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla luce delle modifiche normative deve ritenersi che il credito d’imposta spetti al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto.
All’atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa”, spiega l’Agenzia, il contribuente potrà quindi fruire del credito per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.
L’estensione delle agevolazioni prima casa nella suddetta ipotesi, ha ulteriormente precisato l’Agenzia delle Entrate, spetta anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile a IVA.
L’acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, con l’impegno a rivendere quello preposseduto, inoltre, spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito.
La disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova, infatti, applicazione, in via generale, anche con riferimento agli atti a titolo gratuito, in virtù di quanto disposto dall’art. 69, commi 3 e 4 della legge n. 342/2000. La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.
Resta inteso che, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto.
La nuova disciplina, ha ulteriormente precisato l’Agenzia, trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data non può, dunque, essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni, né spetta un credito d’imposta.
Nuovo presupposto all’agevolazione prima casa ultima modifica: 2016-02-01T06:58:34+01:00 da