Prosegue la pubblicazione degli OIC modificati che hanno un’importanza fondamentale nella redazione del bilancio. Viene proposta in questa volta la modifica all’OIC 29 che riguarda la correzione degli errori che si possono verificare nell’elaborazione dei valori da inserire nelle varie poste del bilancio.
La riforma della disciplina del bilancio operata con il D.Lgs.139/2015 e, più nello specifico, l’intervenuta eliminazione dell’area straordinaria del conto economico hanno inciso sulla disciplina contabile in tema di correzione degli errori, comportando la necessaria modifica dell’OIC 29.
E’ utile a tal proposito ricordare che la precedente versione del principio contabile richiedeva, ai fini della correzione dell’errore:
- la rettifica della voce patrimoniale interessata dall’errore
- l’imputazione della correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso, e, più precisamente alla voce “E) Proventi ed oneri straordinari “. Era a tal fine richiesta la creazione di un’apposita sottovoce “componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”.
Era inoltre prevista l’indicazione, nella nota integrativa, di specifiche informazioni in conformità alla disciplina dettata precedentemente dall’art.2427, comma 1, comma 13 cod.civ., in virtù della quale dovevano essere esposti in nota integrativa la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”.
Pare evidente come questa procedura non possa più trovare applicazione oggi, in considerazione della riformulata disciplina normativa.
Il principio contabile OIC 29 nella sua nuova versione si allinea quindi alle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 8), richiamando la medesima distinzione ivi prevista, la quale vede gli errori rilevanti contrapposti a quelli irrilevanti.
Più precisamente, sono previste tre distinte tipologie di errori:
- gli errori rilevanti, ovvero gli errori che da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio;
- gli errori non rilevanti, che al contrario, non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio
- gli errori totalmente gravi da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Questa casistica è esclusa dall’ambito di applicazione del principio contabile in commento.
In considerazione della richiamata distinzione, il principio contabile detta quindi le seguenti procedure da seguire:
- la correzione degli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui s’individua l’errore ( il principio contabile chiarisce che generalmente la rettifica è rilevata negli utili portati a nuovo ma è possibile ricorrere ad un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata);
- la correzione degli errori non rilevanti è contabilizzata nel conto economico nell’esercizio in cui si individua l’errore.
Il nuovo OIC specifica ulteriormente che ai fini comparativi, gli errori rilevanti devono essere corretti anche nel bilancio dell’esercizio precedente. , infatti se l’errore rilevante è stato commesso nell’esercizio precedente, è necessario rideterminare gli importi comparativi per l’esercizio precedente.
Con riferimento alla nota integrativa dovrà essere pertanto descritto l’errore, indicando l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.
In considerazione di tutto quanto appena esposto, pare utile concludere ricordando che gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti delle stime e con i cambiamenti dei principi contabili.
Può quindi trattarsi di un errore matematico, di un errore nell’interpretazione dei fatti o di negligenza nel raccolgiere le informazioni disponibili.