Nuovo OIC 13 sulle rimanenze finali

Novità per l’ OIC 13 sulle rimanenze finali

Il principio contabile OIC 13 – Rimanenze finali ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Il nuovo OIC 13 che deve essere applicato a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 o da data successiva contiene molte conferme e poche novità applicative rispetto alla versione precedente. In particolare, il paragrafo 16 del documento prevede che i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino siano rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito che, di solito, avviene quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite (OIC 13, par.16).

Una volta individuata la data di rilevazione dei beni, il nuovo OIC 13 entra nel merito della modalità di determinazione del costo di acquisto (nel caso di acquisto di beni da terzi soggetti) e del costo di produzione (nel caso di produzione interna) senza introdurre grosse novità.

Per ciò che concerne il il costo di acquisto, la determinazione del costo dei beni è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, quali per esempio, i costi di trasporto, gli oneri doganali, i tributi direttamente imputabili ai prodotti ecc.  Gli eventuali resi, sconti commerciali, abbuoni o premi devono essere portati in diminuzione dei costi.

Nel caso di determinazione del costo di produzione, invece, occorre considerare tutti i costi diretti e indiretti sostenuti nel corso della produzione ad esclusione dei cosi di distribuzione.

In applicazione dell’art.2426, numero 9 del Codice civile, le rimanenze devono essere valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desunto dal mercato.

I criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nel bilancio d’esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice civile sono i medesimi del bilancio ordinario. Tuttavia il contenuto della nota integrativa del bilancio abbreviato contiene una serie di semplificazioni. Al riguardo, a differenza della precedente versione dell’OIC 13  (par.103), il par. 63 del nuovo OIC 13, coerentemente con il nuovo dettato normativo in tema di contenuto della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, elenca i punti che devono essere indicati nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, così come richiesti dall’art. 2427 del Codice civile.

Inoltre, nel rispetto dell’art.2435-bis del Codice Civile la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica:

  • nel caso di svalutazione delle rimanenze, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato;
  • nel caso di esistenza di esistenza di gravami sulle rimanenze, la nota integrativa deve fornire evidenza (pegno, patto di riservato dominio, ecc.).

Nel caso in cui le micro-imprese redigano la nota integrativa, devono riportare le medesime informazioni del bilancio abbreviato, in merito alle rimanenze di magazzino.

Nuovo OIC 13 sulle rimanenze finali ultima modifica: 2017-01-29T06:04:46+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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