Regole del nuovo accordo per i frontalieri

Con la legge 83 del 2023 è stato ratificato in Italia l’accordo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e il protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. L’accordo entrerà, probabilmente in vigore a pieno titolo, il 1° gennaio 2024.

La Svizzera ha già terminato l’iter interno di approvazione della legge per cui a breve potrebbe essere operativa in entrambi gli Stati.

L’accordo si segnala per alcune importanti definizioni da cui poi deriverà la sua definitiva applicazione .

Innanzi tutto si definisce finalmente la cosiddetta “area di frontiera” che per quanto riguarda l’Italia, è individuata nelle Regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda invece la Svizzera, vengono individuati i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Viene anche definito per legge cosa si intende per «lavoratore frontaliere», ossia un residente di uno Stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente, e che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa, e che e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Per i frontalieri risiedono in un Comune italiano entro la fascia di confine di 20 chilomentri , e che svolgono quindi attività lavorativa nei cantoni Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientrano giornalmente nella loro abita

12) prevedeva una clausola specifica di salvaguardia fino al 40% del tempo di lavoro complessivo. Tale articolo conteneva una scadenza al 30 giugno 2023. Tuttavia sia l’Italia che la Svizzera, in base alla legge di ratifica, sono tenute a concludere un nuovo accordo sullo snart working che potrebbe replicare il precedente limite

del 40 per cento.

L’accordo verrà applicato solo ai nuovi frontalieri. I vecchi conserveranno tutti i loro diritti.

zione in Italia il nuovo accordo, rispetto al passato che prevedeva l’imposizione fiscale esclusiva in Svizzera , prevede la tassazione dell’80% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera e in Italia una soglia di esenzione limitata a 10mila euro. Tuttavia, viene riconosciuto il credito di imposta su quanto pagato all’estero.

Invece, per i frontalieri oltre i 20 chilometri dalla fascia del confine, che quindi risiedono in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientrano giornalmente nel proprio domicilio in Italia, viene prevista una tassazione concorrente in Italia ed in Svizzera con la sola soglia di esenzione dei 10mila euro ma con l’applicazione del credito di imposta estero. Mentre prima dell’accordo la soglia dell’esenzione era limitata a soli 7.500 euro.

Rimane ancora da definire la regolamentazione del lavoro in modalità agile poiché la legge di ratifica (articolo 12) prevedeva una clausola specifica di salvaguardia fino al 40% del tempo di lavoro complessivo. Tale articolo conteneva una scadenza al 30 giugno 2023. Tuttavia sia l’Italia che la Svizzera, in base alla legge di ratifica, sono tenute a concludere un nuovo accordo sullo smart working che potrebbe replicare il precedente limite del 40 per cento.L’accordo verrà applicato solo ai nuovi frontalieri. I vecchi conserveranno tutti i loro diritti.

Regole del nuovo accordo per i frontalieri ultima modifica: 2023-07-15T06:13:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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