Lavoro occasionale e relative sanzioni

La circolare INPS 107/2017 ha fornito le linee operative per gestire le prestazioni di lavoro occasionale .

La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, introdotta dall’art.54-bis del DL. 50/2017 (conv. L.96/2017) prevede la fruizione mediante l’accesso a due tipologie contrattuali fra loro alternative:

– Il Libretto Famiglia destinato alle persone fisiche – purche’ non nell’esercizio dell’attivita’ professionale o d’impresa.

– il Contratto di prestazione occasionale, formula che il legislatore ha voluto riservare agli utilizzatori che rivestono la qualifica di professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata.

Se il rapporto di lavoro di un dipendente da sostituire e’ stato instaurato con contratto a chiamata o con un part-time di ridotta entita’ e si tratta di un’impresa con meno di cinque lavoratori a tempo indeteminato, appare possibile coprire la prestazione con i nuovi voucher. Viceversa, sarebbe preferibile una normale assunzione.

I nuovi voucher sono esclusi nell’edilizia, in questa fattispecie l’ipotesi di ricorrere al lavoro occasionale non puo’ essere presa in considerazione poiche’ la norma vieta espressamente il suo utilizzo nell’ambito dell’ edilizia e degli appalti.

Il lavoro occasionale e conseguentemente l’utilizzo dei nuovi voucher sono utilizzabili nelle assunzioni di lavoratori nei ristoranti. In questo caso, una volta effettuate le registrazioni previste e versata la provvista, il gestore dovra’ provvedere a comunicare preventivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera e le relative informazioni.

Nel caso di persona fisica che utilizzi la prestazione occasionale sia in ambito familiare che professionale, esempio: impiego di un lavoratore occasionale per eseguire le pulizie presso la famiglia che presso lo studio professionale o l’azienda, trattandosi di due distinti rapporti di lavoro, ciascuno deve essere assoggettato alla relativa disciplina assicurativa e pertanto devono essere costituite due posizioni, una nel settore domestico e l’altra nel settore comune.

Nel primo caso (pulizie domestiche) si utilizzera’ il Libretto Famiglia mentre si dovra’ fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per le pulizie di studio.

Gli utilizzatori che vogliono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, devono prestare attenzione all’apparato sanzionatorio, sul punto la circolare INPS 107/2017 ha fornito alcune prime indicazioni:

sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi o divieto di ricorrere ai nuovi voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle dipendenze piu’ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In entrambi i casi, gli utilizzatori dovranno effettuare versamenti “preventivi” delle retribuzioni tramite i modelli F24 Elide o, se a pagare è un’amministrazione pubblica, F24 Enti pubblici.
Ecco, quindi, il perché delle due causali contributo:

  •  “Lifa” – finanziamento del libretto famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale
  • “Cloc” – finanziamento del contratto di lavoro occasionale.

Il modello F24 Elide dovrà essere compilato indicando:

  • nella sezione “contribuente” il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento
  • nella sezione “Erario ed altro”
    • la lettera “I” (Inps) nel campo “tipo”
    • nessun valore per gli “elementi identificativi”
    • la causale contributo “Lifa” o “Cloc” nel campo “codice”
    • l’“anno di riferimento”, è quello in cui si effettua il pagamento.

“Cloc” potrà essere indicata anche nell’F24 Enti pubblici, esclusivamente nella colonna degli “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’ente che effettua il versamento
  • nella sezione “dettaglio versamento”
    • nel campo “sezione”, la lettera “I” (Inps)
    • nel campo “codice tributo/causale”, la causale “Cloc”
    • nessun valore per il “codice” e gòo “estremi identificativi”
    • nel campo “riferimento A”, il mese in cui si effettua il pagamento
    • nel campo “riferimento B”, l’anno in cui si effettua il pagamento.

 

Nella recente  circolare INL n. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni al personale ispettivo in tema di contratto di lavoro occasionale, istituito in sostituzione dei voucher lavoro dal decreto N. 50 2017, specificando in particolare le diverse sanzioni previste .

L’ispettorato ricorda che innazitutto che per prestazioni occasionali devono intendersi le  attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) a compensi netti  complessivamente:

– non superiori a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori
– non superiori a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro
–  non superiori a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore,

non possono comunque essere superati i limit di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile . Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL.

DIVIETI DI UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale  da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
– da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori  subordinati a tempo indeterminato
– da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che  con pensionati studenti fino a 25 anni percettori di sostegni al reddito , non iscritti nell’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli;
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini,  miniere, cave e torbiere;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

LE SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE DEI DIVIETI

Il superamento  del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile – ovvero del diverso limite  nel settore agricolo – comporta la  trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a  far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse  sanzioni civili ed amministrative. Questo vale per tutti gli utilizzatori, sia aziende , professionisti che privati, ma non per le pubbliche amministrazioni.

La stessa trasfomazione  in rapporto di lavoro  subordinato, si realizza invece dalla data di inizio del rapporto  in caso di utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte di aziende per cui è vietato o per lavoratori esclusi (ad es. se precedentemente impiegati come dipendenti )

Inoltre si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500  “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.

Anche  in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva  da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500

Ora a seguito di nuove richieste di chiarimenti , l’ispettorato ha emanato la nota n. 7427 del 21 agosto  2017 in cui precisa che  il parametro di quantificazione della sanzione da impartire al datore di lavoro inadempiente rispetto all’obbligo di comunicazione preventiva telematica delle prestazioni. è rappresentato esclusivamente dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).

Infine la circolare specifica i criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la  prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un vero e proprio  rapporto di lavoro “in nero”,  che in tal caso è e sanzionabile esclusivamente con la c.d. maxisanzione.

L’ispettorato  raccomenda una attenta valutazione della singola fattispecie e precisa che si potrà escludere la maxisanzione  solo nei casi in cui
a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti  economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di   precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

 

 

 

 

 

Lavoro occasionale e relative sanzioni ultima modifica: 2017-07-25T20:14:05+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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