Dal 1^gennaio 2019, la fattura elettronica e’obbligatoria anche per gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, presso gli impianti stradali di distribuzione, se effettuati in veste di operatori economici. Correlativamente viene abolita la scheda carburante e, ai fini della detrazione della relativa Iva e della deducibilita’ del costo, e’ indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, cioe’ diversi dal denaro contante come ad esempio i pagamenti con carte di credito, carte di debito o carte prepagate, ma anche con mezzi elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale.
Sulla spinta delle novita’ in tema di fatturazione elettronica, sono state introdotte modifiche significative anche al DPR. 633/72. Tra queste la possibilita’, a decorrere dal 1^luglio 2019, di emettere le fatture entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva e la facolta’di registrare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Altra novita’ ha riguardato la possibilita’ di computare in detrazione, nella prima liquidazione utile, l’imposta emergente dai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Si sottolinea che il decreto fiscale ha previsto la disapplicazione delle sanzioni a determinate condizioni, nel primo semestre del 2019 (emissione delle fatture entro il termine della liquidazione dell’imposta relativa al mese o trimestre di riferimento) consentendo cosi’ di far fronte ai possibili ritardi di trasmissione conseguenti all’adozione dei sistemi informatici.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi Iva sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. I soggetti passivi Iva che erogano servizi di pubblica utilita’ effettuano servizi anche nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il corretto codice fiscale. In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilita’ dei servizi in argomento, l’erogazione di tali servizi non puo’essere interrotta e la fattura elettronica va comunque trasmessa al SdI.
Per i soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilita’, effettuando la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari al Sistema di Interscambio, entro il 28 febbraio 2019.