Nuovi adempimenti dei sostituti d’imposta e trasmissione dati

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175 ha adottato in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23, prevede diverse disposizioni e novità anche per i sostituti d’imposta.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 novembre scorso ed in vigore il 13 dicembre, prevede alcune modifiche alla disciplina vigente, con la finalità di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, anche se – come si dirà – le ricadute, sotto profilo pratico e dunque della effettiva applicazione, in alcuni casi vanno in senso opposto.Vediamo quali sono le misure introdotte.
La prima, contenuta all’articolo 2, comma 1 probabilmente rappresenta quella più importante quanto a campo di applicazione.
Riguarda la certificazione delle somme assoggettate a ritenuta fiscale corrisposte. Vengono superati sia il CUD che le certificazioni di lavoro autonomo, queste ultime predisposte finora in forma libera.
Entrambi gli adempimenti vengono ora riuniti nel nuovo modello di certificazione Unica, finalizzato ad assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998.
Il modello dovrà da essere utilizzato già per il periodo di imposta 2014 e la bozza è disponibile già sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni. Si tratta di una certificazione più ricca di informazioni rispetto al precedente CUD sia per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente ed assimilato che per consentire la certificazione delle altre somme potenzialmente soggette a ritenuta fiscale.
Occorrerà infatti indicare, fra gli altri, anche i dati relativi ai compensi corrisposti a professionisti, le provvigioni ad agenti di commercio ecc., e le relative ritenute fiscali operate. Naturalmente continuerà ed essere unica anche ai fini contributivi laddove il sostituto d’imposta evidentemente abbia proceduto agli adempimenti nei confronti degli istituti previdenziali (lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto).
Il termine di consegna rimane fissato al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta.
Ma la novità di portata più rilevante è senza dubbio rappresentata dall’introduzione di un nuovo adempimento: la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.Entro 7 giorni dalla scadenza del rilascio, infatti, i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare in via telematica le certificazioni all’Agenzia delle Entrate. La finalità è quella di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei contribuenti che debbono presentare la dichiarazione fiscale ed intendono avvalersi del modello 730, ma il rovescio della medaglia è una complicazione per i sostituti d’imposta e verosimilmente maggiori costi per la gestione dell’adempimento del tutto nuovo.
Il D.Lgs. n. 175/2014 ha infatti previsto da quest’anno, seppure in via sperimentale, che il modello 730 venga messo a disposizione nell’area riservata a ciascun contribuente del sito dell’Agenzia delle Entrate già precompilato.  L’art.2 del Dlgs 175/2014 con l’intento di rendere possibile all’Agenzia la messa a disposizione (entro il successivo 15 Aprile) della dichiarazione precompilata-prevede, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, una sanzione pari a 100 euro.
Considerazioni: la dichiarazione precompilata riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati e non interessa i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa. Pertanto, l’obbligo dell’invio telematico delle certificazioni riguardanti i professionisti, gli agenti e tutti i contribuenti non ammessi a presentare il modello 730 non sembra collegato all’obiettivo dichiarato. Inoltre il sostituto d’imposta sarà tenuto a presentare comunque il modello 770 che riepilogherà le ritenute precedentemente comunicate con la certificazione unica. 
Dunque i dati che verranno proposti nel 730 sono quelli contenuti nella certificazione unica, oltre ad altri dati relativi, ad esempio, alle assicurazioni sulla vita, contributi alla previdenza complementare, interessi passivi sui mutui.
 E proprio in riferimento ai dati riferiti a questi ultimi, con tre provvedimenti del 16 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni – destinate a società di assicurazione, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari -per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati su premi assicurativi, contributi,interessi passivi sui mutui agrari e fondiari, utili ai fini del 730 precompilato 2015.
I dati devono essere inviati entro il 28 febbraio 2015.
I soggetti interessati – società di assicurazione, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari – devono comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati dell’anno precedente relativi a:
premi di assicurazione detraibili (quelli sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione “agevolati”, ad eccezione di quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie);
contributi previdenziali e assistenziali;
interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari
Le informazioni devono essere trasmesse in via telematica:
– attraverso Entratel o Fisconline, per gli enti previdenziali, le banche e gli intermediari finanziari
– tramite SID, il sistema di interscambio dati del Fisco, per le assicurazioni.
La sicurezza è garantita dal sistema di sicurezza dell’Anagrafe tributaria, attraverso il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
Per l’invio dei dati occorre utilizzare i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Nuovi adempimenti dei sostituti d’imposta e trasmissione dati ultima modifica: 2014-12-17T18:45:49+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo