Il legislatore e’intervenuto modificando il testo dell’art. 17 comma 1, DLgs. n.241/1997 estende la disciplina delle compensazioni Iva ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive dell imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Se la compensazione supera il limite annuale di 5.000 euro, l’operazione puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. E’ dunque necessaria la presentazione preventiva del modello dichiarativo e e attendere ancora i 10 giorni successivi.
I crediti d’importo non superiore a 5.000 euro, analogamente a quanto previsto per i crediti Iva, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente. Non sara’ necessaria l’apposizione del visto di conformita’ sulla dichiarazione dei redditi e il loro utilizzo potra’ essere gia’ effettuato dal 1^gennaio successivo rispetto all’anno in cui e’sorto il credito.
Non sara’ cosi’ necessario, neppure in futuro, presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi e attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.
In buona sostanza la disciplina della compensazione “orizzontale”e’rimasta immutata per i crediti Irpef, IRES e IRAP, fino a 5.000 euro.
La presentazione anticipata del modello di dichiarazione per avere diritto alla compensazione superiore a 5.000 euro consente di effettuare un riscontro preventivo, prima ancora che questo venga utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi. L’Agenzia delle Entrate sara’ cosi’ in grado, gia’ in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti non risultanti dalle dichiarazioni presentate oppure risultanti da dichiarazioni non munite del visto di conformita’.