Con l’approvazione della legge di conversione del DL 193/2016 operata ieri dal Senato (che non ha modificato le correzioni già approvate dalla Camera) il testo di legge è definitivo. Inizia con la pubblicazione di questo articolo, sulle comunicazioni IVA, l’analisi sulle novità contenute nel DL fiscale convertito in legge.
Entrano a tutti gli effetti sulla scena degli effetti fiscali i nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche.
Le due comunicazioni dovranno essere effettuate entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza dei trimestri: 1^trimestre, entro il 31 Maggio; 2^trimestre, entro il 16 settembre; 3^trimestre, entro il 30 novembre; per il 4^ trimestre entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
Solo per l’anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture è previsto un adempimento congiunto per i primi due trimestri, da effettuarsi entro il 25 luglio 2017. I dati inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data e il numero della fattura
c) la base imponibile
d) l’aliquota applicata
e) l’imposta
f) la tipologia dell’operazione
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre. Inoltre è possibile ridurre la predetta sanzione a 1 euro per ciascuna fattura (con un massimo di 500 euro) nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione va da 500 a 2.000 euro, con possibile riduzione alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadena stabilita.
Sui nuovi obblighi comunicativi Iva, si rileva che:
-non sono previsti esoneri specifici per l’obbligo di comunicazione delle fatture
-non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.
-la menzionata comunicazione è effettuata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
-è previsto un credito d’imposta di 100 euro, per il necessario adempimento tecnologico, in favore dei soggetti di minori dimensioni.
Posta la conferma dello spesometro annuale riferito al 2016, si riepilogano le scadenze da rispettare per assolvere ai nuovi e vecchi obblighi comunicativi.
10.04.2017 Invio spesometro annuale 2016 per i contribuenti mensili
20.04.2017 Invio spesometro annuale 2016 per i contribuenti trimestrali
31.05.2017 Invio comunicazione dati delle liquidazioni periodiche 1^trimestre 2017
25.07.2017 Invio comunicazione dati fatture emesse e ricevute 1^ e 2^ trimestre 2017
18.09.2017 Invio comunicazione dati delle liquidazioni periodiche 2^trimestre 2017
30.11.2017 Invio comunicazione dati fatture emesse e ricevute 3^trimestre 2017
30.11.2017 Invio comunicazione dati delle liquidazioni periodiche 3^trimestre 2017