Nuova proroga per gli organi di controllo S.r.l. e cooperative

Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e’stata prevista l’introduzione del sistema d’allerta, un complesso di disposizioni ritenute necessarie a prevenire le situazioni di difficolta’e a conservare la continuita’ aziendale delle imprese.

L’art.379 del Codice della crisi (D.Lgs.n.14/2019) dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi, ha previsto l’attuale versione dell’art.2477 del codice civile dove s’introduce l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle societa’ a responsabilita’ limitata e delle cooperative che nei due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: 

a) 4 milioni del totale dell’attivo di bilancio;

b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;

c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’organo di controllo, una volta nominato, e’ chiamato a verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito;

  • all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • all’esistenza dell’equilibrio economico-finanziario
  • alla stima del prevedibile  andamento della gestione. 

La norma sulla nomina dell’organo di controllo ha subito nel tempo diverse modifiche: sono stati aumentati i valori delle soglie di riferimento per l’applicazione dell’obbligo della sua istituzione (riducendo di fatto i soggetti coinvolti) e co sono stati diversi interventi per lo slittamento della data di decorrenza. 

Per quanto riguarda la sua entrata in vigore, si e’ partiti con la versione  originaria del Codice della crisi dove si era fissata al 16 dicembre 2019 la decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le societa’ tenute a rispettare il nuovo adempimento. 

Nel corso del tempo si sono susseguite diverse proroghe. L’attuale normativa prevede che le societa’a responsabilita’limitata e le societa’ cooperative, se hanno superato i limiti gia’ indicati, devono nominare l’organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. Adempimento che avverra’ nel corso del prossimo anno. 

Il D.L. n.118/2021 in corso di conversione in Parlamento, prevede novita’ in materia giuridica. Esaminiamo ora le tre distinte sezioni in cui si articola il decreto legge citato. 

  1. la prima prevede proroghe al Codice della crisi e dell’insolvenza 
  2. la seconda introduce la composizione negoziata della crisi 
  3. la terza apporta modifiche alla vigente Legge Fallimentare.

Per quanto riguarda la prima parte relativa alle proroghe, si evidenzia che in questa sezione si prevede il differimento dell’entrata in vigore del nuovi Codice della crisi d’impresa (che era stata stabilita al 1^settembre 2021) al 16 maggio 2022 con la decorrenza delle misure di allerta a partire dal 31 dicembre 2023 (sostanzialmente dal 2024).

Nell’ambito di questa sezione e’stata aggiunta una nuova proroga per la  nomina dell’organo di controllo delle s.r.l. e delle cooperative. Con questa proroga l’organo di controllo sara’ nominato solo nel 2023 (momento nel quale sara’ approvato il bilancio 2022) ed avra’ scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025 (ovvero nel 2026). Il primo bilancio da sottoporre a revisione legale (quello a partire dal quale l’organo di controllo si trovera’ad esercitare le sue funzioni) riguardera’ l’esercizio 2023, in approvazione nel 2024. 

In passato, considerati i termini fissati per la nomina degli organi di controllo, alcune societa’ hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito. Sulla possibilita’di interruzione anticipata dell’incarico di organi gia’ nominati si manifesta perplessita’ sulla possibilita’ di revoca da parte della societa’dei revisori legali gia’ nominati. 

I sette mesi circa che ci portano all’entrata in vigore della riforma sulla crisi d’impresa potrebbero portare altre novita’in questa materia.

 

 

 

Nuova proroga per gli organi di controllo S.r.l. e cooperative ultima modifica: 2021-10-22T06:08:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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