Nuova disciplina del fringe-benefit

Ai sensi dell’art.1 comma 632 della L. 160/2019, la nuova disciplina si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1^luglio 2020.

L’Agenzia delle Entrate rileva che la concessione dell’auto in uso promiscuo non e’da considerare un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo dell’autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore (si consideri le ipotesi in cui in caso di riparazione, incidente, multe, spese di parcheggio ecc.) il lavoratore puo’chiedere che l’importo del benefit gli venga trattenuto dallo stipendio e non farlo concorre alla base imponibile. E’ importante stabilire l’assegnazione del benefit che costituisce il momento rilevante al fine d’individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1^luglio 2020. 

Nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1^luglio 2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit dovra’ essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Nuova disciplina del fringe-benefit ultima modifica: 2020-08-17T06:51:42+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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