Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.
Secondo l’attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.
Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione -sorto nel 2018- potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).
La disciplina precedente, invece, prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.
Ulteriore modifica recata dal D.L. 50/2017 è quella che ha riguardato la registrazione degli acquisti. Al fine di rendere l’adempimento coerente con la “nuova” detrazione, infatti, è stato previsto che le fatture d’acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il nuovo termine breve per la detrazione dell’Iva e per la registrazione delle fatture d’acquisto si applica solo dalle fatture emesse e ricevute quest’anno (2017)
Alle fatture emesse nel 2015 e 2016 non registrate continua ad applicarsi il vecchio termine ultimo ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.