Mentre l’attivita’ di amministratore e quella di revisore sono assolutamente antitetiche, quella del sindaco e del revisore sono assolutamente complementari.
Mentre mai sarebbe ammesso che i ruoli di amministratore e di revisore di una societa’ vengano rivestiti dal medesimo soggetto fisico, cio’ non si puo’ certo dire per il ruolo del sindaco e revisore, perche’ l’art. 2409-bis c.c. ammette tale soluzione nel maggior numero delle societa’ di capitali chiuse.
E’ escluso che tra sindaci e revisori possono sussistere rapporti economico-patrimoniali. Occorre ricordare che il revisore esterno e’nominato su proposta motivata dell’organo di controllo interno ed inoltre e’ possibile revocare il revisore per giusta causa, sentito l’organo di controllo.
L’eventuale esistenza di rapporti economico-patrimoniali tra i due organi di controllo (interno ed esterno) potrebbe far venir meno il rispetto dei principi di indipendenza contemplati per i revisori dall’art.10 del DLgs. 39/2010 comportando la nullita’ della nomina del revisore esterno facendo venir meno il diritto del revisore a richiedere il pagamento del compenso.
Di conseguenza un progetto di bilancio accompagnato dalla relazione di revisione di un revisore non legittimato ad emetterla potrebbe determinare anche l’invalidita’ del bilancio che presumibilmente, diverrebbe annullabile per un vizio della procedura di approvazione della stessa.