Sono tre le novita’ che potrebbero consentire di non differire l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto per il !^gennaio 2019.
La prima importante novita’ riguarderebbe l’ istituzione di un periodo semestrale di sostanziale azzeramento delle sanzioni nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore emetta tardivamente la fattura, provvedendovi comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva.
Anche il cessionario/committente che abbia detratto l’imposta senza aver ricevuto una fattura elettronica potrebbe non essere sanzionato se il documento venisse emesso entro i termini della propria liquidazione periodica o se vi provvedesse autonomamente, secondo la procedura indicata nell’art.6 comma 8 del DLgs. 471/97.
Terminato il semestre, dal 1^luglio 2019, il problema della tardiva emissione potrebbe risultare assai ridimensionato grazie a una novita’ che consentirebbe di procedere all’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Chi vorra’ avvalersi di questa possibilita’ sara’ tenuto a dare evidenza nel documento del fatto che la data di emissione differisce da quella di effettuazione.
Dato che la fattura elettronica si intende emessa quando viene trasmessa al SdI, si sottolinea, che nel nuovo arco temporale (10 giorni) concesso per l’emissione, il cedente/prestatore o il soggetto da questi incaricato provveda alla trasmissione.
Ulteriori novita’riguardano le semplificazioni riguardanti le registrazioni delle fatture emesse e di acquisto.
Per quanto riguarda le prime, l’art.23 del DPR.633/72 riscritto prevede che debbano essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni tutte le fatture emesse comprendendovi quindi quelle ” ïmmediate”e quelle ” differite” modificando l’attuale dizione che prevede l’emissione entro 15 giorni con riferimento alla data della loro emissione.
Per quanto concerne il registro degli acquisti e’ previsto l’abolizione dell’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali ricevute (protocollo), dal momento che l’adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).