La legge di bilancio 2018 ha differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica ed inoltre sono state previste nuove spese detraibili.
Sono state prorogate alla stessa data, ma con riduzione della misura agevolativa al 50% (in luogo della precedente misura del 65%) le agevolazioni per l’acquisto e la posa in opera di:
- finestre e infissi
- schermature solari
- impianti di climatizzazione invernali dotati di generatore di calore alimentati d biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro)
- impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe.
Nessuna modifica se non la semplice proroga al 31 dicembre della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio con mantenimento dell’importo massimo di 96.000 per immobile.
Non appare modificata la normativa in tema di documentazione delle spese per l’accesso all’agevolazione che quindi resta vincolata all’effettuazione dei bonifici bancari. Occorre ricordare che le banche e le poste incaricate di eseguire il bonifico dovranno applicare una ritenuta d’acconto nella misura dell’8%.. Ai fini della corretta applicazione della ritenuta, essa deve essere calcolata sull’imponibile della fattura, e, quindi, ai fini del calcolo l’istituto bancario dovrà scorporare dal totale documento un’imposta nella misura del 22%.
Il fornitore della prestazione vedrà accreditarsi il totale fattura al netto della ritenuta dell’8%, come di consueto la ritenuta sarà scomputabile dalle imposte dovute in sede dichiarativa. Si ricorda che la suddetta ritenuta è operata dall’istituto di credito e non appare in fattura, sarà poi l’istituto di credito a versare la ritenuta e a produrre la relativa certificazione secondo le indicazioni di legge che potrà essere scomputata dal fornitore dalle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.
Un caso particolare si può manifestare a cavallo d’anno, quando la fattura venga emessa nell’anno 2017, anno in cui per competenza verrà rilevato il ricavo di vendita e sia pagata nell’anno 2018, in questo caso le ritenute dovranno essere scomputate sulle imposte dovute per l’anno 2017.