Con le novità introdotte dal Decreto Crescita arriva, dunque, una vera e propria stretta sugli obblighi fiscali dei locatori, a due anni dalle norme che hanno previsto la possibilità di utilizzare anche per le locazioni brevi la cedolare secca.
Grazie al decreto tutti i comuni hanno ora la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno, per cui anche chi intende affittare il proprio appartamento per uso turistico dovrà verificare con il Comune l’eventuale imposta di soggiorno applicabile e aggiungere la somma dovuta all’importo del canone.
Come avviene per qualunque altra struttura ricettiva, ora chi dà in locazione il proprio appartamento con questa formula deve anche provvedere all’iscrizione al sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura. Si tratta del portale “AlloggiatiWeb” al quale è necessario iscriversi per essere in regola, in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Arriverà invece in tempi strettissimi – entro fine luglio se la norma sarà rispettata – il nuovo bollino destinato a “certificare” la qualità delle strutture ricettive e identificare i proprietari. Secondo quanto prevede il testo dell’art. 13-quater, infatti, entro un mese dovrà nascere, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Obbiettivo dichiarato della banca dati quello di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali.
Per questo tutte le strutture presenti dovranno essere identificate mediante un codice alfanumerico, denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.
La mancata pubblicazione del bollino comporta l’applicazione d una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.