Novità nella presentazione del modello F24 cartaceo

Tra le novità contenute nel D.L. 193/2016 (decreto collegato alla legge di bilancio 2017)convertito dalla legge 225/2016, si segnala l’estensione della possibilità di utilizzo del modello F24 in forma cartacea.

Per i soggetti non titolari di partita Iva, viene ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo con un saldo finale di qualunque importo, purchè non siano stati utilizzati crediti in compensazione. La possibilità di presentare i modelli F24 cartacei da parte dei soggetti non titolari di partita Iva si applica a decorrere dal 3/12/2016, data di entrata in vigore della legge 225/2016.

Restano in essere tutte le restanti limitazioni previste dalla norma. In particolare, si ricordano le seguenti:

  • Modelli F24 a zero

I modelli F24 a zero continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi “F24 web” o F24 online” o tramite un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.

  • Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni

In relazione ai modelli F24 contenenti uno più crediti utilizzati in compensazione e saldo finale maggiore di zero, resta fermo l’obbligo per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA) di presentazione esclusivamente  in via telematica.

Si ricorda infine che vi sono dei casi di carattere eccezionale per i quali viene meno l’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24 ed è pertanto consentito l’utilizzo del modello cartaceo.

E’ il caso ad esempio di:

  • F24 predeterminati: destinati ai contribuenti e inviati dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni ecc.) che intendono eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, per evitare complicazioni e possibili errori, possono procedere presentando il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
  • cessazione di partita Iva: i soggetti che avessero cessato l’attività e avessero chiuso la relativa partita Iva possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non telematica.
  • affitto di azienda da pare dell’imprenditore individuale: in caso di affitto dell’unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita Iva dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.
  • eredi di titolari di partita Iva : è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti eseguiti dagli eredi di titolare di partita Iva, concernenti l’attività del de cuius.
  • contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibità per cause oggettive (protestati, curatori fallimentari, ecc.) la possibilità di accedere ad un proprio corrente bancario o postale.
  • agricoltori esonerati a norma dell’art.34, comma 6, del D.P.R. 633/72.
Novità nella presentazione del modello F24 cartaceo ultima modifica: 2016-12-27T15:57:58+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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