Iva sulle Spese di rappresentanza: tutte le novità!

Iva sulle Spese di Rappresentanza

L’art. 30, D.Lgs. n. 175/2014 ha elevato ai fini IVA il precedente limite di 25,82 euro uniformandolo a quello di 50 euro già previsto per la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti a titolo di spese di rappresentanza (cfr. art. 108, comma 2, TUIR). D’ora in avanti, per le spese di rappresentanza di importo non superiore alla nuova soglia, il contribuente potrà considerare in detrazione anche l’imposta sul valore aggiunto.

Deducibilità e detraibilità Iva sulle spese di Rappresentanza

Il riferimento ad un solo limite di 50 euro assolve alla finalità “di creare un maggior coordinamento, in materia di spese di rappresentanza, tra la disciplina delle imposte sul reddito e la disciplina IVA” (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 31/E/2014). La disposizione, come ricordato dalla circolare n. 31/E/2014, si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in rassegna (13 dicembre 2014).
I contribuenti dovranno così fare riferimento al momento in cui l’imposta diviene esigibile e quindi detraibile, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972. Per le cessioni aventi ad oggetto beni mobili si deve fare riferimento al momento della consegna o spedizione, ovvero, al momento della fatturazione o del pagamento del corrispettivo (se anteriori).
Pertanto se il contribuente ha ricevuto i beni acquistati entro il 12 dicembre 2014, ovvero se entro tale data è stata emessa la fattura o ancora ha pagato integralmente il corrispettivo, dovrà essere applicata la disciplina previgente. L’IVA potrà essere considerata in detrazione esclusivamente laddove il costo dei beni acquistati non sia superiore a 25,82 euro.
Viceversa, qualora l’operazione si consideri effettuata ai fini IVA dal 13 dicembre 2014 in avanti (compresa tale data), l’IVA potrà essere considerata in detrazione a condizione che il costo del bene non abbia superato il nuovo limite di 50 euro.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 30 del decreto sulle Semplificazioni fiscali, il testo novellato dell’art. 19-bis1, lettera h), D.P.R. n. 633/1972 così dispone: “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro cinquanta”.
Come correttamente osservato dalla stessa Agenzia delle Entrate, le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 non incidono solo sulla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, ma hanno anche effetto sul presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3 del decreto IVA.
A seguito della novità che ha modificato l’art. 2, comma 2, n. 4), si considera esclusa dal campo di applicazione del tributo la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria di impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro.
La stessa modifica è stata apportata simmetricamente all’art. 3, comma 3, primo periodo, D.P.R. n. 633/1972. Si considerano allo stesso modo escluse dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di servizi il cui valore sia inferiore o uguale a 50 euro, anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Iva sulle Spese di rappresentanza: tutte le novità! ultima modifica: 2015-01-22T20:09:28+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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