Novità introdotte dal Codice del Terzo Settore

Il codice del Terzo Settore introduce una disciplina organica: -sia civilistica che fiscale- per tutti gli enti del terzo settore. Numerose e rilevanti le novità introdotte : l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli enti del terzo settore, l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le associazioni, l’istituzione e la regolamentazione del nuovo Registro unico, la redazione del bilancio sociale, nonchè un articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è articolato in sezioni (organizzazioni di volontariato, enti filantropici, imprese e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso).

Ciascun ente di Terzo Settore dovrà indicare un set minimo di informazioni comprendenti, tra le altre: forma giuridica, sede legale, oggetto dell’attività di interesse generale, eventuale patrimonio minimo, generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente e che ricoprono cariche sociali, modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, rendiconti e bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti.

Le imprese sociali che rispondono alle caratteristiche del Decreto n.112/2017 fanno parte degli ETS, ma sono soggette ad una disciplina autonoma in considerazione dell’attività di impresa che esercitano in via stabile e principale (art.1 del D.Lgs. n.112/2017).

La qualifica di ETS viene assunta con l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, il quale dovrebbe provvedere alla comunicazione al Registro Unico, affinchè a sua volta proceda all’iscrizione nella sezione interna dedicata alle imprese sociali.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs.117/2017) ha previsto importanti novità per quanto attiene agli obblighi contabili e il sistema dei controlli in materia.

In particolare l’art.13 del Decreto definisce gli obblighi in merito alle scritture contabili e alla redazione dei bilanci degli enti appartenenti al Terzo settore, specificando che essi devono redigere un bilancio di esercizio composto di stato patrimoniale e rendiconto finanziario nel quale trovino allocazione, e quindi vengono rappresentati, i proventi e gli oneri rispettivamente conseguiti e sostenuti dall’ente stesso. E’ stato poi previsto una semplificazione per quegli enti con ricavi e proventi di importo inferiore a 220.000 euro, invece per gli enti con ricavi superiore ad 1 milione di euro è stato previsto l’obbligo di depositare- presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – il bilancio sociale.

La sezione del controllo introduce importanti novità nel settore. Anzitutto si distingue tra controllo interno di legalità (art.30) e revisione legale (art.31).

Le fondazioni e gli Ets con patrimoni destinati (art.10 Cts) hanno sempre un organo di controllo, anche monocratico.

Gli enti associativi, riconosciuti o non riconosciuti, hanno un organo di controllo obbligatorio solo al superamento per due esercizi consecutivi dei seguenti limiti:

per avere  l’organo di controllo

Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale                          € 110.000,00

Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate   € 220.000,00

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio                    5 unità

 

per avere l’organo di Revisione legale dei conti   

Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale                             € 1.100.000,00

Ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate       € 2.200.000,00

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio                       12 unità

 

Le caratteristiche dei componenti sono indicate nel comma 5 dell’art.30 in cui si legge che questi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2399 c.c. ed essere scelti tra i soggetti dell’art.2397 c.c. Nel caso in cui vi sia un organo collegiale non tutti bensì “almeno uno dei componenti” deve avere i requisiti di professionalità del menzionato art.2397 c.c.

All’organo di controllo degli Ets sono assegnati, con responsabilità analoghe al sindaco delle società di capitali (art.28 Cts), compiti quali: osservanza della legge e dello statuto; rispetto dei principi di corretta amministrazione; verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento; monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida che saranno emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito Registro. Il legislatore afferma, poi, che l’Ets deve nominare un soggetto incaricato alla revisione legale iscritto nell’apposito Registro nel caso in cui superi per due esercizi consecutivi due dei tre limiti della tabella su indicata.

Il soggetto che espleta l’attività di revisione può essere una persona fisica o una società di revisione. La normativa non prevede per gli organi dediti ai controlli di legalità e contabile l’obbligo di predisporre una relazione finale dell’attività. In ogni caso, per prassi l’attività di verifica annuale non potrà che concludersi proprio con una relazione.

Per quanto riguarda la tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore non commerciali (che non applicano il regime forfetario di cui all’art. 86), a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti, devono in relazione all’attività complessivamente svolta redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche per indicare con analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e redigere entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente distinguendo le attività indicate all’art. 5 (attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).e art.6 (attività diverse di cui all’art. 5 a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Le scritture contabili da utilizzare  possono essere il libro giornale e il libro degli inventari. Gli Ets che non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all’art.13, comma 2.

 

 

 

Novità introdotte dal Codice del Terzo Settore ultima modifica: 2018-01-02T06:10:20+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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