Con l’entrata in vigore del Dlgs 139/2024 sono state introdotte (dall’articolo 1) importanti novità in tema di imposta sulle successioni e donazioni.
In primo luogo, l’estensione – per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 – all’imposta sulle successioni, del principio di autoliquidazione, in sostituzione della previgente liquidazione dell’ufficio. Se nel “vecchio” sistema si quantificavano (e si anticipavano) le sole imposte ipotecaria, catastale, di bollo e le tasse ipotecarie (il cui pagamento deve, comunque, risultare dalla dichiarazione di successione: articolo 29, comma 1, lettera n-bis del Dlgs 346/1999), oggi i contribuenti sono tenuti alla liquidazione, in prima persona, anche dell’imposta di successione. Il nuovo testo dell’articolo 27 del Dlgs 346/1990 nei primi commi, è il seguente: «La successione deve essere dichiarata all’ufficio dell’agenzia delle Entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall’articolo 31. L’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6. L’ufficio procede al controllo dell’autoliquidazione, ai sensi dell’articolo 33». In tutte queste ipotesi, si tratta di imposta cosiddetta principale (articolo 27, ultimo comma, Dlgs 346/1990). Il contribuente, poi, esegue il pagamento dell’imposta sulla successioni autoliquidata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (dodici mesi dalla data di apertura della successione), secondo quanto disposto dall’articolo 37, Dlgs 346/1990. Quindi, da subito il calcolo e il pagamento dell’importo dovuto, fatta eccezione per l’imposta di successione, da versare in un secondo momento. Nessuna modifica, invece, a scaglioni e aliquote – seppur riportate integralmente, grazie ad un’opera di razionalizzazione, nell’articolo 7 del Tus (Testo unico successioni) – ma un’accelerazione e semplificazione dell’attività dell’amministrazione finanziaria, incaricata della verifica a posteriori della correttezza della liquidazione. Nella stessa logica, presentazione – ex articolo 28, Dlgs 346/1990 – della dichiarazione totalmente digitale (tranne che per i residenti all’estero) e semplificazione della documentazione da allegare (articolo 30 del Dlgs 346/1990).
Modalità di calcolo “agevolate” quando l’ultimo passaggio avviene per successione. Altra novità – nella consapevolezza della sinteticità del quadro delineato – risulta essere, alla luce delle ripetute pronunce giurisprudenziali in tema (per tutte, Cassazione 6 dicembre 2016 n. 24940 e Cassazione 15 gennaio 2019 n. 758), l’abrogazione nell’articolo 8 del Tus (dedicato alla base imponibile) del riferimento alle aliquote progressive applicate al valore globale dell’asse ereditario.
Quindi, nessuna sommatoria (cosiddetto coacervo successorio) tra valore globale netto dell’asse ereditario (cosiddetto relictum) e donazioni attualizzate nelle loro “quantificazioni economiche” fatte in vita dal defunto agli eredi e ai legatari (cosiddetto donatum), ai fini della determinazione delle aliquote da utilizzare, tenuto conto che il vigente regime impositivo si caratterizza per una aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del legato (negli stessi termini, in precedenza, anche l’agenzia delle Entrate: circolare 29 del 19 ottobre 2023).