Il qudro Rw di quest’anno presenta alcune novità al fine di semplificarne la compilazione. L’imposizione di adempimenti onerosi (come il quadro RW) ai possessori di attività finanziarie e patrimoniali detenute in Paesi collaborativi costituisce ormai una palese violazione della libertà di circolazione non solo dei capitali, ma anche delle persone. I valori delle attività di natura finanziaria e degli investimenti detenuti all’estero espressi in valute differenti dall’euro devono essere indicati nel quadro RW in base al corrispondente controvalore in euro. Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, applicando i cambi medi mensili. Le istruzioni al quadro RW del modello REDDITI PF 2017 precisano il modo con cui valutare gli immobili situati all’estero. Pertanto per gli immobili acquistati a titolo oneroso il valore rilevante è dato dal costo risultante dall’acquisto e in mancanza secondo il valore di mercato. rilevabile al termine dell’anno. nel luogo in cui è situato l’immobile; per gli immobili acquisiti per successione si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. Le istruzioni della dichiarazione dei redditi per gli immobili situati all’estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, è disposto che non devono più essere indicati gli immobili già dichiarati dal contribuente negli anni precedenti, fatti salvi i versamenti relativi dell’IVIE. Potrebbe interessare i casi in cui nel quadro RW si debbano indicare gli immobili al costo e al cambio storico, il cui valore non cambia nel tempo, ma in pratica l’esonero riguarda solo gli immobili non produttivi di reddito (ci si riferisce ad esempio al titolare della nuda proprietà di un immobile che compila il quadro RW ai soli fini del monitoraggio) e le abitazioni principali compresa la casa assegnata al coniuge separato o divorziato ad eccezione degli immobili di lusso. Solo queste tipologie di immobili, infatti, sono esenti dall’IVIE.
Per le attività finanziarie il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o la termine del periodo di detenzione. Alle attività di natura finanziaria sono collegati i quadri reddituali RL, RM e RT.
Da quest’anno sul modulo RW dovrà essere indicato uno dei seguenti quadri reddituali corrispondente all’attività finanziaria o all’investimento già indicato ai fini del monitoraggio. Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi prevedono, sia per le persone fisiche, che per le società di persone e per gli enti non commerciali, che nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali.
il codice 1 per la compilazione del quadro RL; il codice 2 per la compilazione del quadro RM; il codice 3 per la compilazione del quadro RT; il codice 4 per la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT; il codice 5 nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi.
Dalla lettura delle istruzioni, emerge chiaramente come la barratura della casella volta a segnalare la mancata produzione del reddito è sostituita dal codice 5. Diversamente, l’ipotesi della casella lasciata in bianco è sostituita da 4 possibili codici che fanno riferimento a differenti quadri della dichiarazione dei redditi.
Ci si deve tuttavia chiedere se l’ambito applicativo della colonna 18 sia quello delle attività finanziarie o forse, seguendo le novità delle istruzioni dell’anno scorso, quella dei prodotti finanziari. Ma si potrebbe pensare anche anche ad un ambito applicativo riguardanti le attività patrimoniali come gli immobili.
Pertanto, l’immobile affittato richiederebbe l’indicazione del codice 1 della colonna 18 in quanto il reddito va dichiarato nel rigo RL 12, diversamente l’immobile sfitto all’estero, non produttivo di reddito, non comporterebbe la compilazione del rigo RL 12 e quindi nella casella 18 si dovrebbe indicare il codice 5 per segnalarne la natura infruttifera. Ma se il codice 5 relativo ai beni infruttiferi si riferisce solo ai prodotti finanziari, non si comprende l’utilità di compilazione della colonna 18 che d’altro canto rende ancora più complessa la compilazione del quadro.
Il primo passo verso l’abolizione del segreto bancario, finanziario e fiduciario è stato sancito dai trattati internazionali bilaterali ai sensi dell’art.26 del Modello di Convenzione OCSE. L’art.26 è stato più volte modificato negli ultimi anni (da ultimo nel 2012). Attualmente i Paesi con i quali l’Italia può attuare tale scambio di informazioni sono quelli di cui al D.M. 9 agosto 2016 nel quale si trovano inseriti, oltre ai Paesi già presenti nella precedente White list italiana di cui al D.M. 4 settembre 1996, anche ex paradisi fiscali tradizionali come Svizzera, Isole Cayman, Hong Kong, Guersey, Isole di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra e Liechtenstein.
A livello domestico è stato recentemente fatto un concreto passo verso l’identificazione di alcuni soggetti che continuano ad occultare attività all’estero, probabilmente trasferendo fittiziamente la propria residenza.
L’Agenzia delle Entrate infatti, con il Provvedimento n.43999 del 3 marzo 2017 ha individuato oltre alle modalità di acquisizione dei dati di coloro che trasferendosi all’estero richiederanno l’iscrizione all’AIRE, i criteri per la formazione delle liste selettive per i soggetti che hanno già trasferito la residenza in passato specie a partire dal 2010.
In tale contesto l’Accordo tra Italia e Svizzera siglato il 14 Marzo scorso che definisce le modalità operative per le richieste di gruppo ammissibili rappresenta un ulteriore passo verso lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali tra i due Paesi.
Il quadro RW crea ancora elementi di incertezza in capo agli operatori che si accingono a compilare il modello di dichiarazione.
scusate ma un pensionato senza redditi (un conto di due tremila euro infruttifero per pagare tasse e servizi) con un piccolo immobile le cui tasse estere superano di gran lunga quelle della patrimoniale ivie, e che quindi non paga ivie, deve o no fare quel rompicapo del modulo RW? grazie !
Buonasera,
Il quadro RW prevede di dichiarare attività finanziarie (conti correnti, investimenti finanziari esteri) per un importo superiore ai 5000 euro ai fini della tassazione IVAFE. Se l’importo è superiore a 15000 euro, occorre dichiarare le attività finanziare, ai fini del monitoraggio fiscale. Inoltre nel caso di investimenti in beni immobili esteri, occorre pagare l’IVIE.
Nel suo caso avendo una giacenza media di 3000 euro, non è tenuto a dichiarare nel quadro RW il conto corrente estero, ma avendo un immobile all’estero è tenuto a dichiararlo ai fini della tassazione IVIE.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rimango a disposizione all’indirizzo email info@studiopappalardo.com
Cordiali saluti