Novità al Bilancio d’esercizio 2016
Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto rilevanti novità al bilancio relativamente alle immobilizzazioni immateriali. In particolare dal 1°gennaio 2016 non è più possibile capitalizzare i costi di pubblicità e, dato l’effetto retroattivo della norma, cambia anche la rappresentazione in bilancio delle spese sostenute in anni precedenti e capitalizzate. Fino al 31/12/2015 i costi di pubblicità potevano essere capitalizzati nello Stato Patrimoniale in presenza di determinate condizioni, altrimenti andavano imputati interamente a Conto Economico come costi di esercizio. Prima di decidere la loro corretta imputazione era necessario valutare attentamente la loro natura, al fine di evitare di incorrere in una rappresentazione non corretta e non veritiera del bilancio. I costi di pubblicità potevano essere capitalizzati ed iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in presenza delle seguenti caratteristiche:
- essere oneri sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente detti (costi d’impianto e d’ampliamento);
- avere la caratteristica della eccezionalità;
- essere collegati alla necessaria fase commerciale di lancio di un nuovo prodotto e non essere semplici costi di sostegno alla commercializzazione di prodotti già esistenti.
- essere relativi ad azioni dalle quali l’imprenditore ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici.
L’entrata in vigore del D.lgs.139/2015 ha modificato completamente la disciplina dei costi di pubblicità per i bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 01/01/2016. La novità consiste nell’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese sostenute per la ricerca e la pubblicità. Dal 1°gennaio 2016 le spese di pubblicità e sviluppo diventeranno unicamente costi di esercizio non capitalizzabili, da includere nel conto economico. Per le spese di ricerca e di pubblicità capitalizzate prima del 2016 e parzialmente ammortizzate, la restante parte deve essere imputata a conto economico.. A partire dai bilanci 2016 si avrà un impatto a conto economico dell’effetto retroattivo che va impresso a questo cambiamento di criteri che porterà a stornare dall’attivo i costi di pubblicità e ricerca non ancora ammortizzati, con la conseguenza che porterebbe ad un risultato d’esercizio fortemente “inquinato”, penalizzando le imprese che a bilancio hanno importi rilevanti di spese di ricerca capitalizzate. Guardando a quanto prevedono i principi contabili internazionali, lo IAS 8 stabilisce che nel caso di cambiamento dei criteri di valutazione obbligatoria le eventuali rettifiche che derivano dall’applicazione retroattiva del nuovo criterio devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza impattare in alcun modo sul conto economico dell’esercizio, come invece prevedono i principi contabili nazionali.
Rimane la possibilità di capitalizzare i costi di sviluppo. Il Dlgs.139/2015 modifica la disciplina dei costi di sviluppo, con particolare riferimento al periodo di ammortamento. Per effetto delle modifiche in esame, i costi di sviluppo non devono essere più ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni (come prevede attualmente la norma in vigore), bensì devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Resta fermo che i costi di sviluppo possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente del collegio sindacale.
Avviamento: Il DLgs.139/2015 modifica la disciplina dell’avviamento, con particolare riferimento al periodo di ammortamento. Secondo la disciplina attualmente in vigore, l’avviamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni E’ tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento entro un periodo limitato di durata superiore (OIC 24 stabilisce un massimo di 20 anni) purchè esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs.139/2015, l’avviamento non deve più essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, bensì deve essere ammortizzato in funzione della sua vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Resta fermo che l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
Conto economico: no sezione straordinaria: Il DLgs.n.139 ha eliminato a partire dai bilanci al 31/12/2016, la sezione straordinaria del Conto economico. Va ricordato che nella versione attuale di schema i proventi e gli oneri straordinari devono essere indicati dettagliatamente nella voce E) aggregato del documento. Con la modifica della normativa, a partire dai bilanci 2016, gli oneri straordinari dovranno essere riclassificati all’interno di altri elementi di costo e di ricavo, cosa che avrà impatti importanti sui risultati operativi della società. Lo stesso vale per i dati comparativi relativi al 2015 da presentare nei bilanci 2016. Per effetto dell’eliminazione dell’area straordinaria inoltre, non sarà più necessario indicare in voci dettagliatamente separate le plusvalenze, le minusvalenze, e le imposte relative a esercizi precedenti. Con la struttura dello schema di Conto economico non sarà più possibile l’informativa in Nota Integrativa sulla composizione delle voci straordinarie. Di conseguenza, anche plus/minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie saranno rilevate nell’area ordinaria (A e B) con la conseguente introduzione dell’obbligo di indicare in nota integrativa (art.2427 n.13) l’importo dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali.
Rendiconto finanziario: la nuova direttiva bilanci n.2013/34 relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati delle società di capitali (il cui decreto di recepimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 205 del 04 settembre 2015) ha definitivamente reso obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario quale documento parte integrante del bilancio d’esercizio. Tale obbligo discende direttamente dal novellato art.2423 c.c. e dal nuovo art.2425-ter specificamente dedicato alla disciplina del rendiconto finanziario. Il principio contabile OIC10, pubblicato nell’agosto 2014, conserva piena validità quale norma destinataria a regolare il contenuto e le modalità di redazione del documento. Sono escluse dal nuovo obbligo tutte le società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata e quelle in cui si applicherà la disciplina appositamente introdotta per le micro-imprese contenute nel nuovo art.2435-ter c.c.
Modifiche alle nota integrativa: le modifiche alla Nota Integrativa (art.2427 c.c.) sono principalmente disposte dall’art.6 comma 9 del citato D.Lgs.139/2015. Le modifiche interesseranno i bilanci degli esercizi aventi inizio al 1°gennaio 2016, ovvero il bilancio 2016 per le società con esercizio coincidente all’anno solare, fatte salve eventuali modifiche necessarie, ai fini comparativi, anche al bilancio 2015. Premessa fondamentale è che, in base alla nuova formulazione dell’art.2427, comma 2 le informazioni in Nota Integrativa vanno riportate secondo l’ordine in cui le voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi.
Le novità riguardano:
- n.3) non è più richiesta la composizione della voce “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, ma solo dei “costi di sviluppo”, in quanto non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità che vanno considerati come costi d’esercizio;
- n.7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi ” , “ratei e risconti passivi e “altri fondi”, va indicata indipendentemente dal loro ammontare. Nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile;
- n.10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era richiesta solo se significativa;
- n.13) è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci “proventi straordinari e “oneri straordinari” di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l’area straordinaria di bilancio, e sostituita dall’indicazione dell’importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- n.16) oltre all’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, vanno ora indicate le eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi soggetti, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni, e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
- n.18) oltre all’indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali warrants e opzioni;
- n.22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) vanno indicate sempre. Nella precedente versione l’indicazione era richiesta solo se le operazioni erano rilevanti.
- n.22-quater) natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che in precedenza erano contenuti nell’ambito della Relazione sulla gestione.
- n.22-quinquies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato
- n.22-septies) la proposta di destinazione degli utili o copertura perdite.
Infine ai sensi del modificato n.6 dell’art.2426 c.c., dedicato ai criteri di valutazione, nella Nota Integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento. Per quanto riguarda il contenuto della Nota integrativa per le società che redigono il bilancio abbreviato, il nuovo art.2435-bis, comma 5 c.c. individua in modo esplicito le informazioni obbligatorie da indicare. Sono inoltre richieste ulteriori informazioni rispetto alla vecchia normativa: i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, le indicazioni sull’ammortamento dell’avviamento, l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.