Notizie in breve

                               

ESTERNALIZZARE IL PROCESSO DI FATTURAZIONE

L’art.21 del D.P.R. 633/72 consente di esternalizzare il processo di fatturazione, consentendo al cessionario/committente, o anche ad un soggetto terzo, di emettere fattura in nome e per conto del soggetto passivo Iva, in pratica la fattura non viene emessa dal soggetto passivo che ha posto in essere la prestazione, ma in nome e per conto di tale soggetto.

SUPER AMMORTAMENTO PER LE P.M.I.

Il super ammortamento ritorna nel decreto Crescita che ripropone l’agevolazione per le piccole e medie imprese. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, conferma la misura così come prevista dalla legge di Bilancio 2018, limitandone però l’applicazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1°aprile 2019 AL 31 dicembre 2019 e di importo non superiore a 2,5 milioni di euro ad esclusione di quelli immobili, veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art.164, comma 1 del TUIR. 

SOCIETA’ SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

La società che non ha una stabile organizzazione in Italia non ha l’obbligo di nominare, ai fini Iva, un rappresentante fiscale in Italia, nel caso di attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi in Italia nei confronti di soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato. Gli adempimenti relativi alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni saranno a carico dei committenti italiani.

La modifica dell’art.19, comma 1, D.P.R. 633/72 che comportato la riduzione del termine di decadenza per l’esercizio della detrazione avrebbe effetti anche in ordine alla procedura di variazione dell’art.26, comma 3, D.P.R. 633/722. L’Amministrazione finanziaria ha da sempre interpretato il termine dell’anno di cui all’art.26, comma 3, D.P.R. 633/72, come termine ultimo per l’esercizio della variazione imponibile e/o dell’imposta nei registri Iva e quindi, per l’esercizio del diritto di detrazione.

LIMITE TEMPORALE PER LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL’IVA

C’è invece chi sostiene che il termine annuale previsto dall’art.26, comma 3, D.P.R. 633/72 sarebbe da intendere riferito alla data in cui si manifesta l’evento che giustifica la rettifica e che la facoltà di effettuare la variazione diminutiva può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, da intendere come l’anno in cui si è verificato il presupposto della variazione. 

In assenza, pertanto, di un chiarimento ufficiale pare (ancora) corretto ritenere che per le variazioni del comma 3, la rettifica in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta debba essere operata entro il termine di un anno dall’effettuazione della relativa operazione originaria, così come espressamente indicato dalla norma.

Notizie in breve ultima modifica: 2019-04-04T06:06:45+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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