IMMOBILE ESTERO VENDUTO
La vendita, benche’ non tassabile in termine di eventuale plusvalenza realizzata, va segnalata all’amministrazione tramite la compilazione del quadro RW. In particolare, occorre compilare un rigo per dare evidenzia dei mesi del periodo d’imposta in cui l’immobile e’ risultato di proprieta’ del contribuente residente, dunque i mesi precedenti alla vendita. Oltre al periodo va indicato il corrispettivo di vendita. La compilazione e’ inoltre funzionale al pagamento dell’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero, da pagare per i mesi in cui risulta la proprieta’ dell’immobile
PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ ED ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO
La nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla legge di Bilancio 2019 relativa alla titolarità di partecipazioni in s.r.l. deve essere verificato prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato. Di conseguenza, i soggetti che già si avvalevano del forfait nel 2018 e non hanno ceduto la partecipazione entro il 31 dicembre non possono avvalersi del regima agevolato per il 2019. Pertanto i soggetti che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, ad associazioni o imprese familiari oppure che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o la cui cessione infrannuale avviene nell’anno in corso, non permette di usufruire a partire dall’ 01/01/2019 del regime forfetario.
NUOVE REGOLE PER LA DETRAIBILITA’ DELL IMPOSTA
Il decreto fiscale 2019 ha modificato la disciplina dell’Iva riguardo la detraibilità dell’imposta. Il contribuente può considerare in detrazione l’Iva tenendo conto dell’esigibilità dell’imposta a condizione di aver ricevuto e registrato la fattura d’acquisto entro il giorno 15 del mese successivo per la liquidazione dell’imposta dei contribuenti mensili ed entro il 15 del secondo mese successivo per la liquidazione dell’imposta per i contribuenti trimestrali.
ENTI DEL TERZO SETTORE ED ADEGUAMENTI STATUTARI
Entro il 2 agosto gli enti del terzo settore dovranno effettuare specifici adeguamenti statutari. Le disposizioni si applicano nei confronti di tre categorie di enti: organizzazioni di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS) ed onlus attualmente iscritte nei relativi registri dalle normative di settore.
ESTEROMETRO
La prima comunicazione transfrontaliera dovrà essere eseguita entro il 28 febbraio 2019, con riferimento alle fatture emesse e registrate per il mese di gennaio 2019 e dovrà essere effettuata secondo le modalità operative già seguite per la precedente comunicazione dei dati delle fatture (spesometro). Ai fini della comunicazione transfrontaliera, va ricordato che l’invio dei dati non è dovuto se la cessione di beni o prestazione di servizi è stata documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale