Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede
Agli studenti universitari fuori sede e’ consentita la detrazione al 19% dei canoni di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita’ ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita’ immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’ universita’ o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
La legge di stabilita’ 2018 ha previsto per i periodi in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 che il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed e’ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Non imponibilita’ delle trasferte di lavoro dipendente
Nell’ ipotesi in cui il dipendente svolga la propria attivita’ fuori della sede naturale in cui e’ tenuto contrattualmente a svolgere le proprie mansioni, e’ stabilito che le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro in occasione di trasferte del territorio comunale dei propri dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore.
Per documentare tali spese di trasporto affinche’ possano essere considerate non imponibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e’ valida l’attestazione di pagamento di cui all’estratto conto della carta, intestata al datore di lavoro non essendo necessario che detta documentazione giustificativa dell’ effettivita’ del costo sostenuto, sia intestata al soggetto che effettua la trasferta ed e’ sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa. Pertanto all’estratto conto della carta di pagamento, trasmesso su supporto cartaceo al datore di lavoro da parte del dipendente, e che rappresenta la nota riepilogativa delle spese, in cui sono indicate le informazioni relative alla data di acquisto del biglietto aereo/ferroviario, il nome del passeggero e il codice identificativo del dipendente, deve trovare conferma nell’estratto conto emesso in formato cartaceo dalla societa’ che rilascia la carta, senza allegare alla nota spese la stampa dei documenti elettronici rilasciati dai diversi vettori. I citati documenti di trasporto elettronici dovranno essere conservati in formato elettronico al fine di un eventuale riscontro in sede di controllo.