PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE
Nell’ipotesi in cui il contribuente, in sede di verifica, si rifiuti di esibire la documentazione di cui l’Amministrazione abbia fatto richiesta, si rendera’ applicabile la disposizione prevista dall’art.32 del DPR.600/73, in ragione della quale i documenti non esibiti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. E’ indispensabile, tuttavia, contemperare la norma richiamata con quelle che impongono alla P.A. il divieto di richiedere al contribuente dati di cui gia’ essa e’in possesso, come ad esempio l’art.7 comma 1 lett.f) del DL.70/2011 e l’art.6 comma 4 della L.212/2000.
IL BOX AUTO ACQUISTATO DA’ DIRITTO A DETRAZIONE SOLO SE DI NUOVA COSTITUZIONE
Il box acquistato dal contribuente a seguito di intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo eseguito da un’impresa non puo’ beneficiare della detrazione IRPEF di cui allárt.16 bis, comma 1 lett.d) del TUIR. Secondo l’Agenzia tale operazione non costituisce un interventio di “nuova costruzione”che consentirebbe di beneficiare della detrazione in argomento. Si ricorda che l’ agevolazione riguarda, in particolare, gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unita’immobiliari residenziali, anche a proprieta’ comune (condominiale). L’Agenzia delle Entrate ha osservato che il termine “realizzazione”utilizzato dalla norma e’sempre stato inteso dalla stessa Amministrazione Finanziaria come esecuzione di un intervento “ex novo”e che tale fattispecie e’ l’unica in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini della detrazione IRPEF.
IL BONUS STRUMENTI MUSICALI NON USATO E’ REDDITO PER IL RIVENDITORE
Il bonus strumenti musicali non utilizzato in compensazione concorre a formare il reddito del rivenditore e deve, quindi, essere indicato in dichiarazione. L’Agenzia chiarisce che la concessione del credito d’imposta e’automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo. Ne consegue, secondo l’Agenzia , che l’importo del credito d’imposta maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel modello Redditi PF 2018.