Regole per la compilazione delle schede carburanti
La possibilità di dedurre il costo o detrarre l’IVA è subordinata alla circostanza che le schede carburanti rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge, per cui devono essere redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n.444/1997 e riportare l’indicazione chilometrica. L’assenza della firma sulla scheda da parte del titolare dell’impianto di distribuzione e la mancata indicazione dei dati identificativi dell’automezzo determinano l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’IVA.
Inoltre l’indicazione di consumo di carburante superiore al reale (anche per effetto di rifornimenti riportati ma mai eseguiti) con conseguente indicazione nelle dichiarazioni di redditi e Iva di elementi passivi fittizi, configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti (sanzionato con reclusione variabile da 6 mesi a 6 anni) e comporta l’inattendibilità della contabilità.
Bilanci e rendiconti in forma libera per il Terzo Settore
Il nuovo codice del Terzo Settore regolamenta le forme di acquisizione della personalità giuridica degli ETS, fissando per le associazioni una dotazione patrimoniale non inferiore a 15.000 euro e per le fondazioni non inferiore a 30.000 euro.
Con riferimento al bilancio, si evidenziano le differenti entità per il quale l’ente si colloca tra quelli piccoli o quelli di più grande dimensione ed in assenza di norme transitorie è possibile una redazione in forma libera.
Per i piccoli enti si ritiene sufficiente la redazione di un rendiconto finanziario per cassa mentre per i più grandi si ritiene necessaria la redazione di un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Il bilancio sociale che ha lo scopo di fornire un quadro di utilità non finanziarie, deve essere depositato presso il Registro unico del Terzo Settore e pubblicato sul sito dell’ente, con la conseguenza che è necessario munirsi di un proprio sito Internet.
In attesa del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il documento non deve essere predisposto.
Sanzioni amministrative e relativi sconti
Il nostro sistema fiscale, laddove identifichi un evasore, prevede sanzioni estremamente pesanti. Il sistema tuttavia contiene rimedi che permetterebbero di alleggerire i profili sanzionatori, invocando l’art. 7 comma 4 D.Lgs. 472/1997, secondo cui ” qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.
L’Amministrazione finanziaria ha il potere di ridurre qualunque sanzione, senza bisogno dell’intervento di un terzo, la norma è però poco applicata forse perchè richiederebbe una valutazione discrezionale al funzionario che, a sua volta, rischierebbe a sua volta di essere sottoposto ad indagini.
L’Amministrazione finanziaria tende a non applicare la norma, suggerendo al contribuente di rivolgere la richiesta al giudice tributario. Occorre che gli Uffici si organizzino per individuare gli elementi comuni utili a identificare i casi meritori degli sconti previsti dalla legge, evitando che i contribuenti intasino le commissioni tributarie.