Notizie in breve

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE

Per quanto riguarda la detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari occorre sottolineare che nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro-quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma (contratti relativi a unità immobiliare destinata ad abitazione principale) ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633. Se il contratto è intestato ai genitori, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti. Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a 2.633. Pertanto i genitori possono imputarsi la spese per oneri detraibili intestati ai figli in ragione dell’effettiva spesa sostenuta (esempio il 100% della spesa sostenuta per un solo genitore).

 

DONAZIONE DI UN IMMOBILE 

In caso di donazione di un immobile è dovuta l’imposta sulle donazioni: nel caso in cui l’operazione venga fatta a beneficio di coniugi o parenti in linea retta, l’onere è pari al 4%. Questa tassa però si applica soltanto al valore catastale che eccede la franchigia di 1.000.000 di euro. Ciò vuol dire che alle donazioni tra genitori e figli di immobili che hanno valore catastale inferiore a 1.000.000 di euro non si applica la tassa sulle donazioni mentre se il valore eccede questa somma, l’aliquota si applica solo sulla parte eccedente. Ad esempio, per la donazione al figlio di un immobile di valore catastale di 1.500.000 euro la tassa donazione sarà pari al 4% di 500.000 euro e quindi a 20.000 euro. Per la stessa operazione sono dovute anche l’imposta ipotecaria, pari al 2% del valore catastale dell’immobile e l’imposta catastale pari all’1% del valore catastale dell’immobile. Se si tratta di donazione prima casa, tali imposte saranno dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

CESSAZIONE RAPPORTO DI LOCAZIONE

Nel caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili a uso non abitativo che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure concorsuali, il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità). L’indennità per la perdita di avviamento può essere assoggettata a tassazione separata ex art.17 , lettera h del Tuir 917/1986 e come tale non concorre alla formazione del reddito d’impresa.

 

 

 

Notizie in breve ultima modifica: 2019-10-20T06:10:50+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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