Per le imprese che hanno emesso fatture negli anni precedenti, verificando nel corso del 2019 di non poter ottenere il relativo importo dai loro clienti, con conseguente stralcio del credito, hanno la possibilita’ di recuperare l’Iva a suo tempo versata all’Erario e non incassata mediante emissione di nota di variazione in base all’art.26 del Decreto Iva. Il soggetto che ha stralciato il proprio debito e che a suo tempo aveva detratto l’Iva sulle fatture che poi risultano definitivamente insolute, ha l’obbligo di effettuare una rettifica Iva a proprio sfavore. Tale fattispecie puo’ riguardare lo stralcio automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agenzia della riscossione da 2000 al 2010, e quest’ultimo ha comunicato nel corso del 2019, gli importi non piu’ riscuotibili a titolo definitivo.
Essendo il momento in cui e’nato il diritto ad emettere la nota di variazione e’ il 2019, la detrazione dell’IVA emergente dall’emissione della nota di variazione deve confluire nella dichiarazione Iva del 2019. Qualora l’adempimento dichiarativo fosse gia’ stato effettuato, resta comunque possibile la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini ma anche di quella integrativa.