Nella risposta a interpello n.32/2023, l’Amministrazione finanziaria consentiva al cedente di emettere una nota di credito per recuperare l’Iva versata, nel caso in cui la prova fosse stata acquisita oltre il termine dei 90 giorni, esprimendosi, pero’in senso negativo rispetto alla possibilita’ di effettuare la variazione in diminuzione con una diretta rettifica sui registri Iva, in luogo dell’emissione del documento.
La stessa Agenzia delle Entrate ricorda, in termini generali, che ai fini dell’esercizio di tale diritto e’necessario il possesso di un valido documento. Va, infine precisato che per i soggetti che si avvalgono del programma di assistenza on-line dell’Agenzia delle Entrate, risulta indispensabile l’emissione della nota, al fine della corretta predisposizione dei registri, delle LIPE e della bozza di dichiarazione annuale precompilati.
Si aggiunga, poi, che l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una FAQ del 14 luglio 2022 sul criterio di annotazione dei documenti transitati via SdI e riferiti a note di credito nei registri Iva precompilati, ha affermato che, essendo i tipi di documento emessi al fine di rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura precedentemente inviata, essi sono annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente con valore negativo.