Oggi– 2 maggio – scade il temine per l’invio della dichiarazione annuale Iva. Chi non rispetta la scadenza deve appuntarsi l’adempimento a fine luglio per evitare l’omessa dichiarazione.
Sempre domani è l’ultimo giorno per esercitare il diritto di detrazione in relazione all’Iva assolta su acquisti e importazioni del 2022. In questo caso, però, se si manca l’appuntamento, non sembrano esserci soluzioni alternative se non, laddove ammessi, il rimborso o la dichiarazione integrativa.
Attenzione anche a non dimenticare le note di credito 2022.
La dichiarazione annuale Iva relativa al 2022 dev’essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2023. Tuttavia, come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera l) del Dl 70/2011, «gli adempimenti ed i versamenti…, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, …i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo». Quest’anno il 30 aprile era domenica, il 1° maggio è festivo e quindi la scadenza slitta al 2 maggio.
Chi non adempie entro tale data, per evitare che la dichiarazione sia considerata omessa, dovrà procedere alla presentazione entro 90 giorni dalla «scadenza del termine», come previsto per le dichiarazioni dei redditi e Irap dall’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998 cui rinvia l’articolo 8 del medesimo decreto.
Ci si può domandare se i 90 giorni vadano conteggiati a partire dalla scadenza “ordinaria” o da quella prorogata. Chi scrive ritiene, anche in via cautelativa, che il conteggio debba partire dal termine “ordinario” che è fissato al 30 aprile (in tal senso paiono andare anche le istruzioni al modello Iva 2023, modificate rispetto a quelle dell’anno scorso). Del resto, è solo grazie a una norma “fuori sistema” che il termine può slittare, evitando che un adempimento cada di sabato o in giorni festivi. Sarà invece la scadenza prevista per la dichiarazione tardiva a poter essere prorogata, se coincidente con un sabato o un giorno festivo, come avviene proprio quest’anno. Il 29 luglio è sabato e quindi l’adempimento è rinviato al successivo lunedì 31 luglio.
Le note in diminuzione
Il termine per l’invio della dichiarazione vale anche per l’emissione delle note di variazione in diminuzione. Stando all’esempio del terzo paragrafo della circolare 20/E/2021, se l’evento che costituisce il presupposto per l’emissione della nota (nel caso specifico la sentenza dichiarativa di fallimento del debitore) si verifica nel 2022, il creditore può emettere nota di credito nel 2022 e recuperare l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al medesimo anno; emettere la nota entro i primi quattro mesi del 2023 e detrarre l’imposta al più tardi nella relativa dichiarazione. Con riferimento al primo punto, secondo la circolare, quindi, la detrazione può essere esercitata (al più tardi) entro il 30 aprile 2023. Dato che il termine di presentazione quest’anno cade il 2 maggio e che la detrazione è esercitata «al più tardi con la dichiarazione», si ritiene quindi corretto tener conto di quest’ultima data.
Quanto al secondo punto, occorre capire se la precisazione in merito all’emissione della nota entro i primi quattro mesi del 2023 vada intesa in senso tecnico o non rappresenti invece una sorta di refuso. Considerando che è precisato che tale periodo (quattro mesi) fissa anche il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2022, si propende per la tesi del refuso, risultando forzato l’orientamento secondo cui tale specifica sarebbe riferita al termine “ordinario” senza slittamento alcuno. E questo, anche perché l’articolo 26 del Dpr 633/1972 richiama il precedente articolo 19 (e non l’articolo 8 del Dpr 322/1998, che fissa il termine “ordinario” di presentazione), rendendo quindi più plausibile l’ipotesi che quella della circolare sia un’indicazione “atecnica” e che, perciò, le note possano essere emesse fino a domani, 2 maggio.
Detrazione sugli acquisti
Il 2 maggio rappresenta infine il momento entro cui esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti per i quali l’Iva è divenuta esigibile nel 2022 e per i quali nello stesso anno si è ricevuta la fattura o la bolletta doganale (ora prospetto contabile).